La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 8 dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad applicare gli atti dell’Unione relativi alle disposizioni sulle banconote e monete in euro, alla legislazione in materia bancaria e finanziaria, alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, alle medaglie e gettoni, nonché all’obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo monetario.
(2)La Commissione deve modificare ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi testi giuridici e normativi pertinenti dell’Unione europea e le modifiche apportate ai testi esistenti.
(3)I testi giuridici e normativi dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi testi giuridici e normativi pertinenti dell’Unione e le modifiche apportate ai testi vigenti.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato dell’accordo monetario,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito
dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,l’8 Aprile 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_115_R_0003