La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di peste suina africana nei suini selvatici.
(2)Nel 2014 l'Estonia e la Lettonia hanno confermato la presenza di peste suina africana nei suini selvatici e hanno adottato misure di lotta contro la malattia, conformemente alla direttiva 2002/60/CE. Per stabilire misure di lotta adeguate e prevenire la diffusione della malattia, nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) è stato stabilito un elenco dell'Unione delle zone a rischio elevato. Nelle parti I, II e II dell'allegato sono elencate le zone dell'Estonia e della Lettonia in cui devono essere attuati i piani di eradicazione.
(3)Alla luce della situazione epidemiologica e in conformità della direttiva 2002/60/CE l'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione i piani per l'eradicazione della peste suina africana nelle rispettive zone interessate.
(4)I piani presentati dall'Estonia e dalla Lettonia sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2002/60/CE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È approvato il piano presentato dall'Estonia l'11 dicembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Articolo 2
È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 26 settembre 2014 per l'eradicazione della peste suina africana nelle zone di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Articolo 3
L'Estonia e la Lettonia mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 4
La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 7 Aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0011