La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2012/725/UE della Commissione (2) autorizza l'immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare.
(2)L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/725/UE stabilisce le specifiche della lattoferrina bovina. Tali specifiche contengono una definizione di lattoferrina bovina che dovrebbe essere modificata per descrivere meglio il nuovo prodotto alimentare autorizzato.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/725/UE.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/725/UE la definizione della lattoferrina bovina è sostituita dalla seguente:
«La lattoferrina bovina (bLF) è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi.
La bLF è isolata dal latte scremato o dal siero di latte tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante liofilizzazione o nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate.»
Articolo 2
La Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Giappone è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 7 Aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0009