Regolamento (UE) 2025/783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025 recante modifica del Regolamento (UE) 2018/196.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato la relazione dell'organo di appello [Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)) e la relazione del gruppo di esperti (Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo di esperti (WT/DS217/R, WT/DS234/R)], come confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge degli Stati Uniti sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.

(2)Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi dell'OMC, la Comunità europea («Comunità») ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994. Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.

(3)Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni tariffarie o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso alla Comunità l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

(4)A seguito del mancato adeguamento della CDSOA, da parte degli Stati Uniti, agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, mediante il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono stati sospesi le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per l'Unione nel quadro dell'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda taluni prodotti originari degli Stati Uniti ed è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem («dazio doganale supplementare») del 4,3 % sulle importazioni di tali prodotti. In conformità dell'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello di tale sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione in tale periodo.

(5)Secondo i dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere negli ultimi anni l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dal CDSOA all'Unione è diminuita. Nel 2024, ad esempio, è stata stabilita a 34,98 USD, corrispondente a un'aliquota del dazio supplementare all'importazione dello 0,00002 %. Poiché la riscossione del dazio supplementare all'importazione non avrebbe alcun effetto sul commercio ma comporterebbe un costo amministrativo sproporzionato per l'Unione, l'aliquota del dazio supplementare all'importazione è stata fissata allo 0 % mediante il regolamento delegato (UE) 2024/1239 della Commissione (3), che ha modificato di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196. Dato che la CDSOA è stata effettivamente abrogata il 1o ottobre 2007, si prevede che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione rimarrà a tale livello significativamente ridotto ed economicamente trascurabile.

(6)Al fine di garantire processi efficienti ed evitare costi amministrativi sproporzionati per l'Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/196 introducendo una soglia minima al di sotto della quale la Commissione non dovrebbe essere tenuta ad adeguare il livello della sospensione e l'applicazione del dazio supplementare all'importazione dovrebbe essere sospesa.

(7)La soglia minima dovrebbe essere fissata a 30 000 USD di pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi (U.S. Customs and Border Protection — servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere). Al di sotto di tale soglia, il dazio supplementare all'importazione, come risultante dalla formula prescritta dall'autorizzazione accordata dall'OMC, non avrebbe alcuna incidenza sul commercio e sarebbe quindi economicamente trascurabile. Comporterebbe inoltre costi amministrativi sproporzionati per l'Unione.

(8)È opportuno modificare l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, al fine di allinearlo alle clausole tipo contenute nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4).

(9)Al fine di evitare uno sforzo amministrativo sproporzionato e consentire la tempestiva applicazione della soglia minima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)Considerata la necessità di garantire che il presente regolamento entri in vigore prima che si consumi uno sforzo amministrativo sproporzionato, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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