LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, notificati ad agosto 2024, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione (4), che stabilisce alcune misure di emergenza contro tale malattia in Grecia. In particolare stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
(5)Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di cinque nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, segnalati tra il 20 marzo e il 2 aprile 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali di Rodopi e di Magnesia, come pure sull’isola di Samotracia nell’unità regionale di Evros.
(6)Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia o nel resto dell’Unione. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.
(7)Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (5). Nell’attuale situazione epidemiologica sussiste un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia in quanto, a oltre quattro mesi dalle segnalazioni dei primi focolai nelle unità regionali di Rodopi e di Magnesia e a oltre due mesi dalla segnalazione del primo focolaio sull’isola di Samotracia nell’unità regionale di Evros, continuano a essere segnalati focolai in tali unità regionali e nella suddetta isola; ciò suggerisce che la malattia continua a circolare, nonostante le misure già attuate all’interno delle zone soggette a restrizioni istituite in tali aree in forza della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207.
(8)Inoltre, in considerazione della comparsa in Grecia, dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, di cinque nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, è altresì necessario prorogare il divieto di movimento di ovini e caprini dall’intero territorio della Grecia verso destinazioni al di fuori della Grecia fino al 30 settembre 2025, per evitare la diffusione della malattia nel resto dell’Unione o in paesi terzi e l’introduzione di ostacoli ingiustificati agli scambi da parte di paesi terzi.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1.all’articolo 3, lettera e), la data «31 luglio 2025» è sostituita dalla data «30 settembre 2025»;
2.l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
Tratto da:
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pixabay
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