La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che figurano nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 (5), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon e di Washington.
(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (6) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
(5)Nel febbraio e nel marzo 2015 gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dagli Stati interessati e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.
(6)In seguito alla comparsa di tali focolai negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire l'intero Stato del Minnesota e quelle parti degli Stati della California, dell'Oregon e di Washington che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.
(7)Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel periodo compreso tra metà dicembre 2014 e metà gennaio 2015. È opportuno indicare le date in cui tali parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone dovrebbero essere nuovamente autorizzate.
(8)La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 27 Marzo 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0004