Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/647 della Commissione del 2 aprile 2025 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/913 e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1471.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)L’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con il numero di identificazione 4d1, è stata rinnovata per 10 anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione (2) (titolare dell’autorizzazione: Bayer HealthCare AG). Il carbonato di lantanio ottaidrato è stato inoltre autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati ai gatti, con il numero di identificazione 4d23, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 della Commissione (3) (titolare dell’autorizzazione: Porus GmbH). Entrambi gli additivi sono stati erroneamente indicati come «preparati» negli allegati di tali regolamenti di esecuzione. Inoltre, le condizioni d’uso di cui agli allegati di detti regolamenti di esecuzione non tengono adeguatamente conto delle conclusioni formulate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») nei suoi pareri del 27 settembre 2007 (4) e del 27 gennaio 2022 (5), secondo cui il carbonato di lantanio ottaidrato è sicuro ed efficace per i gatti adulti.

(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2022/1471.

(4)Bayer HealthCare AG, titolare dell’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con il numero di identificazione 4d1, ha inoltre presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda in cui propone di modificare in Elanco GmbH il nome del titolare dell’autorizzazione per tale additivo per mangimi.

(5)La modifica proposta dei termini dell’autorizzazione, relativa al nome del titolare dell’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con il numero di identificazione 4d1, è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione. L’Autorità è stata informata in merito alla domanda.

(6)Affinché Elanco GmbH possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è necessario modificare i termini dell’autorizzazione in questione mediante l’indicazione del suo nome quale titolare dell’autorizzazione per il carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con il numero di identificazione 4d1.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913.

(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato per i gatti, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla rettifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/913 e (UE) 2022/1471 e dalla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/913.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/913

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Misure transitorie

1.La sostanza specificata negli allegati I e II e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai gatti, prodotte ed etichettate prima del 23 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 23 aprile 2025, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata negli allegati I e II, destinati ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 23 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 23 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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