Regolamento (UE) 2025/651 della Commissione del 2 aprile 2025 che modifica il Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e di cera di carnauba (E 903).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. L’allegato III di detto regolamento contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i supporti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(2)L’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3)Le lecitine (E 322), i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), gli acidi grassi (E 570) e la cera di carnauba (E 903) sono sostanze autorizzate a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nella categoria di alimenti 04.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono autorizzati come agente di rivestimento per il trattamento superficiale di determinati tipi di frutta e la cera di carnauba (E 903) è autorizzata come agente di rivestimento per il trattamento superficiale degli stessi o di altri tipi di frutta. Le lecitine (E 322) e gli acidi grassi (E 570) figurano nell’allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 come supporti autorizzati per l’uso negli agenti di rivestimento per frutta.

(4)Il 5 novembre 2020 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come agente di rivestimento su frutti della passione, kiwi, mele, pere, pesche, pesche noci, prugne, ciliegie, fragole, mirtilli, cetrioli, asparagi, pomodori e peperoni. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)Il 20 maggio 2023 sono state presentate domande di autorizzazione per l’uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e di cera di carnauba (E 903) come agenti di rivestimento sulla cassava e di autorizzazione per l’uso di lecitine (E 322) e di acidi grassi (E 570) come supporti negli agenti di rivestimento per la cassava. Le domande sono state successivamente rese accessibili agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(6)Secondo i richiedenti, l’uso proposto di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e di cera di carnauba (E 903) risponderebbe alla crescente domanda di disponibilità di prodotti freschi per tutto l’anno, ridurrebbe gli sprechi alimentari e migliorerebbe l’efficienza dell’uso delle risorse naturali nella produzione agricola, limitando le perdite e utilizzando metodi di trasporto a ridotta emissione di biossido di carbonio.

(7)I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) e la cera di carnauba (E 903), ove utilizzati come agenti di rivestimento per il trattamento superficiale di ortofrutticoli freschi, formano uno strato inerte e sottile che agisce da barriera fisica contro la perdita di umidità e l’ossidazione per proteggere la qualità nutrizionale e prolungare la durata di conservazione di tali prodotti.

(8)Se usati come supporti, le lecitine (E 322) e gli acidi grassi (E 570) facilitano la formazione di rivestimenti stabili e uniformi di agenti di rivestimento applicati alla frutta e alla cassava.

(9)A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1333/2008 è vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’allegato II.

(10)I consumatori non si aspettano l’uso di additivi alimentari sugli ortofrutticoli freschi e la legislazione dell’Unione non prevede l’obbligo di informazione in merito agli additivi alimentari utilizzati su tali prodotti. Tuttavia, gli agenti di rivestimento sono applicati alla buccia degli ortofrutticoli e non dovrebbero migrare nella parte interna di questi ultimi. Pertanto, poiché le bucce di frutti della passione, kiwi e cassava non sono di norma consumate, tali prodotti, anche qualora siano trattati con agenti di rivestimento, non contengono agenti di rivestimento quando sono ingeriti.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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