La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2009/567/CE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i relativi criteri di valutazione e verifica per i prodotti tessili validi fino al 30 giugno 2014.
(4)Al fine di rispecchiare al meglio lo stato attuale del mercato relativo a tale gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni apportate durante il periodo trascorso, è opportuno modificare l'ambito d'applicazione del gruppo di prodotti e stabilire un insieme riveduto di criteri ecologici.
(5)I criteri mirano in particolare a identificare i prodotti aventi il minor impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, con miglioramenti specifici affinché le materie prime provengano da forme di agricoltura e silvicoltura più sostenibili, i prodotti siano fabbricati con un uso più efficiente delle risorse e dell'energia, mediante processi più puliti e meno inquinanti, con un minor ricorso a sostanze pericolose, progettati e indicati per essere di elevata qualità e durevoli. I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti tessili sono stabiliti in merito ai predetti aspetti ed è opportuno promuovere i prodotti che presentano migliori caratteristiche in tal senso. È quindi necessario stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti tessili».
(6)È necessario che i criteri ecologici riveduti e i relativi requisiti di valutazione e verifica siano validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione di tale gruppo di prodotti.
(7)Occorre pertanto sostituire la decisione 2009/567/CE con la presente decisione.
(8)Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti tessili sulla base dei criteri fissati nella decisione 2009/567/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riveduti.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» comprende:
a)articoli di abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre in forma tessuta, non tessuta o a maglia;
b)prodotti tessili per interni: prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili, in forma tessuta, non tessuta o a maglia;
c)fibre, filati, stoffa e pannelli a maglia:"Destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito";
d)elementi non tessili: cerniere, bottoni e altri accessori inseriti nel prodotto. Membrane, rivestimenti e laminati;
e)prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie.
2.I seguenti prodotti non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»
a)prodotti monouso destinati a essere smaltiti;
b)rivestimenti del suolo, disciplinati dalla decisione 2009/967/CE (3) della Commissione;
c)stoffe che costituiscono parte di strutture destinate all'uso per esterni.
3.Sono esclusi dal gruppo di prodotti l'abbigliamento, le stoffe e le fibre che contengono quanto segue:
a)dispositivi elettrici o che costituiscono parte integrante di un circuito elettrico;
b)dispositivi o sostanze impregnate intese a rilevare o a reagire a cambiamenti nelle condizioni ambientali.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)«fibre tessili», fibre naturali, sintetiche e artificiali (cellulosa);
b)«fibre naturali», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;
c)«fibre sintetiche», acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;
d)«fibre artificiali», lyocell, modal e viscosa.
Articolo 3
Nel calcolo della percentuale di fibre tessili dei «capi di abbigliamento e accessori tessili» e dei «prodotti tessili per interni» non è necessario prendere in considerazione riempiture, fodere, imbottiture, membrane e rivestimenti in fibre compresi nell'ambito d'applicazione della presente decisione.
Articolo 4
I materiali di riempitura non costituiti da fibre tessili sono conformi alle restrizioni elencate al criterio 10 dell'allegato per quanto riguarda ausiliari, tensioattivi, biocidi e formaldeide.
Articolo 5
I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti «prodotti tessili», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 6
I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 7
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti tessili» è «016».
Articolo 8
La decisione 2009/567/CE è abrogata.
Articolo 9
1.Le domande per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo «prodotti tessili» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2009/567/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
2.I marchi Ecolabel UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2009/567/CE possono essere fruiti durante i dodici mesi successivi alla data di adozione della presente decisione.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 Giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_174_R_0015