LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 7, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)I requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 si applicano anche agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del medesimo regolamento, agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.
(2)Gli enti creditizi, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM) e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che sono emittenti di token collegati ad attività significativi devono rispettare i pertinenti requisiti più specifici o più rigorosi stabiliti per tali emittenti nelle direttive 2013/36/UE (2), (UE) 2019/2034 (3), 2009/65/CE (4) e 2011/61/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, in aggiunta ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/1114 e al presente regolamento sulle disposizioni di governance per le politiche retributive. Per conseguire l’obiettivo di una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi, le politiche retributive dovrebbero fornire incentivi al personale per l’assunzione di rischi orientata sul lungo periodo in linea con la propensione al rischio degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi, e contribuire alla protezione dei possessori di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica.
(3)Considerando le analogie tra il modello di business degli emittenti di token collegati ad attività o token di moneta elettronica significativi e il modello di business delle imprese di investimento che emettono strumenti finanziari, e al fine di garantire condizioni di parità in tutta l’Unione, è necessario stabilire un quadro di governance in materia di politiche retributive che comprenda gli stessi elementi delle norme in materia di politica retributiva applicabili alle imprese di investimento. Tuttavia tale quadro dovrebbe essere adattato agli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica significativi, la cui attività è diversa dall’attività di emissione di strumenti finanziari da parte delle imprese di investimento o dalla prestazione dei relativi servizi di investimento. Tale quadro dovrebbe mirare a garantire gli stessi obiettivi del quadro sulle remunerazioni per le imprese di investimento ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
(4)Al fine di garantire che le politiche retributive promuovano una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, non forniscano incentivi a un’eccessiva assunzione di rischi e siano in linea con gli interessi a lungo termine di tali emittenti in tutta l’Unione europea, è necessario specificare i principali aspetti delle politiche retributive che tali emittenti devono applicare prendendo in considerazione e adeguando quelle già esistenti nell’ambito di altre normative settoriali per i soggetti che operano sul mercato finanziario.
(5)Al fine di garantire che il quadro in materia di remunerazione non fornisca incentivi a ridurre le norme in materia di rischio, è opportuno stabilire requisiti specifici per la remunerazione variabile dei membri del personale che svolgono funzioni di controllo, per far sì che essi siano remunerati principalmente sulla base degli obiettivi di controllo, mentre le politiche retributive per tutto il personale, compreso il personale addetto alla commercializzazione o alla vendita, non dovrebbero fornire incentivi a un trattamento preferenziale dei clienti o delle controparti.
(6)Oltre alla determinazione di un adeguato rapporto massimo tra remunerazione variabile e remunerazione fissa, è opportuno che gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi impongano requisiti aggiuntivi per allineare la remunerazione variabile del personale che ha un impatto rilevante sul profilo di rischio degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rientranti nell’ambito del presente regolamento o sul profilo di rischio dei token che emettono, per far sì che la remunerazione variabile sia collegata ai risultati dell’emittente corretti per il rischio, anche richiedendo l’applicazione di meccanismi di differimento, dispositivi di malus e restituzione.
(7)Per garantire un adeguato allineamento al rischio della remunerazione variabile riconosciuta in strumenti, gli strumenti riconosciuti dovrebbero consistere in azioni, strumenti collegati alle azioni o equivalenti o token significativi emessi.
(8)I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), compreso l’effetto negativo sul clima derivante dall’uso dell’energia e dall’impronta di carbonio associati alle infrastrutture informatiche sottostanti e agli algoritmi (meccanismi) di consenso, utilizzati per la convalida delle operazioni nei sistemi di blockchain sono pertinenti per gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rientranti nell’ambito del presente regolamento. I fattori ESG possono incidere sul profilo di rischio di tali emittenti, sul loro modello di business e sull’accettazione dei loro token. Sebbene i fattori climatici e ambientali siano particolarmente rilevanti per le attività e i servizi di tali emittenti, anche altri tipi di fattori ESG quali la trasparenza fiscale, i diritti umani, le condizioni di lavoro e un’adeguata gestione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e ad altri reati finanziari sono fattori pertinenti. È pertanto necessario che gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rientranti nell’ambito del presente regolamento assicurino la coerenza delle proprie politiche retributive con gli obiettivi relativi ai rischi ESG e tengano conto dei rischi ESG e dei loro possibili effetti negativi. In particolare la remunerazione variabile dovrebbe essere allineata ai fattori di rischio ESG pertinenti per gli impatti climatici e altri impatti ambientali causati dai meccanismi di consenso e di convalida utilizzati.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e presentati dall’ABE alla Commissione.
(10)L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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