Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/513 della Commissione del 20 marzo 2025 che modifica l’allegato del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2059.

Giustizia pixabay the legal 4926021 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.

(2)Più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) e (UE) 2016/2031 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione (6) stabilisce, nel suo allegato, l’elenco dei prodotti del resto del mondo, nel quale attualmente figurano merci di origine animale e non animale.

(4)Con lettere dell’11 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e riguardanti determinati prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le suddette merci di origine animale destinate al consumo umano sono effettivamente attuate dal Regno Unito. È pertanto opportuno modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiungere tali merci all’elenco dei prodotti del resto del mondo.

(5)Conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (7), il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne di pollame deve corrispondere al modello di certificato MPNT di cui all’allegato III, capitolo 25, di detto regolamento o al modello MPST di cui all’allegato III, capitolo 26, di detto regolamento, a seconda che i prodotti debbano essere sottoposti o no a un trattamento specifico di riduzione dei rischi. Poiché la Thailandia figura nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (8) per i prodotti a base di carne di pollame destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Thailandia all’elenco dei prodotti del resto del mondo che devono essere accompagnati dai modelli di certificati MPNT o MPST. Poiché la Cina figura in detto allegato per i prodotti a base di carne di pollame che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Cina all’elenco dei prodotti del resto del mondo in relazione a quei prodotti che devono essere accompagnati dal modello di certificato MPST.

(6)Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(7)Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte relative alle norme in materia di salute animale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 a valere dal 3 dicembre 2024 per tali merci di origine animale del resto del mondo, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 whatsapp

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
9610
Ieri:
21641
Settimana:
176557
Mese:
845126
Totali:
92999917
Oggi è il: 17-04-2025
Il tuo IP è: 18.227.102.112