Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio del 26 Marzo 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.

(3)Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. A tale riguardo, ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.

(5)Il Consiglio ha constatato che autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) hanno assunto decisioni nei confronti della totalità delle persone, gruppi ed entità presenti nell'elenco dalle quali risulta che essi sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, di detta posizione comune. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)Il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere due entità nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(7)È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 26 Marzo 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

E.RINKĒVIČS

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_082_R_0001

 

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