Decisione d’Esecuzione della Commissione del 24 Luglio 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE (2) del Consiglio, in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, in particolare l’articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti e le responsabilità dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE).

(2)Al fine di garantire l’attuazione delle attività che i laboratori di riferimento dell’UE devono svolgere è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro per il 2015. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.

(3)È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati.

(4)I laboratori di riferimento dell’UE sono tenuti a presentare i rispettivi programmi di lavoro per l’anno 2015. Tali programmi di lavoro dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e con le priorità del presente programma di lavoro della Commissione. La concessione delle sovvenzioni per tali programmi deve essere subordinata alla loro approvazione da parte della Commissione.

(5)Il livello del contributo finanziario annuale dell’Unione per l’attività dei laboratori di riferimento dell’UE è deciso su base annua. Data la rilevanza delle attività intraprese dai laboratori di riferimento dell’UE nell’interesse dell’Unione, queste dovranno essere cofinanziate al tasso del 100 % dei costi ammissibili che figurano all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 652/2014 ed entro i limiti degli importi di cui alla presente decisione. Altri costi non ammissibili ma necessari per svolgere i compiti non saranno cofinanziati.

(6)L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 individua sei laboratori di riferimento dell’UE nell’ambito del Centro comune di ricerca, che è una direzione generale della Commissione. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale e il presente programma di lavoro non dovrebbe applicarsi agli anzidetti sei laboratori di riferimento dell’UE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Decide:

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro annuale per il 2015 per l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’Unione dei laboratori di riferimento dell’UE di cui all’allegato.

Il programma di lavoro annuale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento finanziario per le azioni finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2015.

Articolo 2

Contributo dell’Unione

Il contributo massimo per l’attuazione del programma per il 2015 è fissato a 15 500 000 EUR, da finanziare a titolo della seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per il 2015:

linea di bilancio 17.0403.

L’attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2015 in seguito all’adozione del bilancio 2015 da parte dell’autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Articolo 3

Sovvenzioni

Le sovvenzioni possono essere concesse, senza un invito a presentare proposte, agli organismi individuati nell’allegato e alle condizioni ivi specificate.

Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2014_244_R_0006

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