LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l'articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza.
(2)Il 16 ottobre 2024 l'Austria ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, segale, orzo invernale, orzo primaverile, triticale, colza, granturco, girasole, soia, barbabietola da zucchero, patata e silomais tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'Austria ha chiesto che sia riconosciuta l'accuratezza dei dati in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
(3)La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, segale, orzo invernale, orzo primaverile, triticale, colza, granturco, girasole, soia, barbabietola da zucchero, patata e silomais tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 dell'Austria.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione riconosce che relazione presentatale dall'Austria il 16 ottobre 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, segale, orzo invernale, orzo primaverile, triticale, colza, granturco, girasole, soia, barbabietola da zucchero, patata e silomais tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 dell'Austria, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Articolo 2
L'Austria notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 16 ottobre 2024, che possono incidere sulla loro accuratezza e di conseguenza sulle basi della presente decisione. I servizi della Commissione valutano le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati sulla base dei quali è avvenuto il riconoscimento.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 24 marzo 2030.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2025.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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