Decisione del Comitato Permanente degli Stati EFTA n. 6/2024/SC del 24 ottobre 2024 relativa alla modifica della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

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IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'allegato IX, punto 14,

visto il parere del Comitato europeo per il rischio sistemico (1),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 131, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE (CRD) impone alle autorità competenti o designate di riesaminare almeno una volta l'anno i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) di cui richiedono la detenzione. A norma del paragrafo 12, secondo comma, del medesimo articolo, le autorità competenti o designate sono tenute altresì a riesaminare una volta l'anno l'individuazione degli O-SII ai quali è imposto tale coefficiente. A norma dell'articolo 131, paragrafo 7, della medesima direttiva, quale integrata nell'accordo SEE, prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII le autorità competenti o designate sono tenute a informare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il quale trasmette senza indugio le notifiche al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti e designate delle parti contraenti del SEE interessate.

(2)A norma dell'articolo 131, paragrafo 15, CRD, in combinato disposto con il paragrafo 5 bis, terzo comma, del medesimo articolo, gli Stati EFTA-SEE devono sottoporre all'autorizzazione del comitato permanente degli Stati EFTA le misure macroprudenziali che danno luogo a un coefficiente combinato di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio del dato ente creditizio e del dato insieme o sottoinsieme di esposizioni. A norma dei citati articoli della CRD, entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 131, paragrafo 7, CRD il CERS è tenuto a fornire al comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII.

(3)Il 5 novembre 2020 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS, a norma dell'articolo 133, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE quale applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 1o gennaio 2020 (2), dell'intenzione di fissare al 4,5 % il coefficiente della SyRB applicabile a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Nella raccomandazione relativa alla notifica da parte della Norvegia dell'intenzione di fissare un coefficiente di SyRB in conformità dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (ESRB/2020/14), adottata il 4 dicembre 2020, il CERS ha raccomandato di considerare il coefficiente di SyRB proposto per l'applicazione in Norvegia giustificato, idoneo, proporzionato, efficace ed efficiente rispetto al rischio stabilito dal ministero delle Finanze norvegese. In considerazione di detta raccomandazione del CERS, il comitato permanente degli Stati EFTA ha adottato il 4 dicembre 2020 la raccomandazione n. 1/2020/SC, senza raccomandare nessuna modifica della misura notificata.

(4)Il 30 settembre 2022 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS dell'intenzione di imporre a tre enti di detenere una riserva per gli O-SII di capitale primario di classe 1 in conformità dell'articolo 131 CRD. Il 15 novembre 2022 il CERS ha fornito al comitato permanente degli Stati EFTA un parere secondo il quale il livello delle riserve per gli O-SII in combinazione con la SyRB era efficace e proporzionato per affrontare i rischi individuati. In considerazione di tale parere del CERS, il comitato permanente degli Stati EFTA ha adottato il 16 dicembre 2022 la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2022/SC con cui autorizzava il ministero delle Finanze norvegese ad applicare, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 16 dicembre 2022, i coefficienti della riserva per gli O-SII che danno luogo a un coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio di tre enti creditizi.

(5)Il 26 giugno 2023 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS dell'intenzione di imporre a quattro enti di detenere una riserva per gli O-SII di capitale primario di classe 1 in conformità dell'articolo 131 CRD. Il 3 agosto 2023 il CERS ha fornito al comitato permanente degli Stati EFTA un parere secondo il quale il livello delle riserve per gli O-SII in combinazione con la SyRB continuava ad essere efficace e proporzionato per affrontare i rischi individuati. In considerazione di tale parere del CERS, il comitato permanente degli Stati EFTA ha adottato il 21 settembre 2023 la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2023/SC con cui autorizzava il ministero delle Finanze norvegese ad applicare, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 21 settembre 2023, i coefficienti della riserva per gli O-SII che danno luogo a un coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio di tre enti creditizi.

(6)Il 29 agosto 2024 il ministero delle Finanze norvegese ha informato ufficialmente il CERS dell'intenzione di fissare nuovamente l'attuale SyRB al coefficiente esistente del 4,5 %. Il giorno stesso il ministero delle Finanze norvegese ha inoltre informato il CERS dell'intenzione di imporre a quattro enti di detenere una riserva per gli O-SII di capitale primario di classe 1 in conformità dell'articolo 131 CRD. Il segretariato del CERS ha accusato ricevuta della notifica il 30 agosto 2024; il giorno stesso, in conformità dell'articolo 131, paragrafo 5 bis, CRD, l'ha trasmessa al comitato permanente degli Stati EFTA.

(7)La riserva per gli O-SII notificata si applicherà a quattro enti creditizi nazionali, fra cui la filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro paese dello Spazio economico europeo. Per tre enti creditizi la riserva per gli O-SII sarà fissata all'1 %, per il quarto al 2 %.

(8)Il ministero delle Finanze norvegese ha applicato i criteri seguenti per individuare come O-SII i richiamati enti creditizi: i) attività totali in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia e/o ii) prestiti al settore privato non finanziario in percentuale del totale dei prestiti al settore privato non finanziario in Norvegia. I criteri applicati sono elencati come indicatori facoltativi nell'allegato 2 degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, CRD per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (3). Nell'applicare il proprio giudizio di vigilanza, il ministero delle Finanze norvegese ha anche preso in considerazione, oltre ai due criteri di cui sopra, gli indicatori obbligatori degli orientamenti dell'ABE.

(9)Poiché la SyRB del 4,5 % e le proposte riserve per gli O-SII daranno luogo a coefficienti combinati superiori al 5 %, il 9 ottobre 2024 il CERS ha fornito al comitato permanente degli Stati EFTA un parere sulla misura proposta.

(10)Nel parere del 9 ottobre 2024 e nella relativa nota di valutazione il CERS esamina i rischi che la misura proposta intende affrontare, constatando che i rischi che inducono a modificare le riserve per gli O-SII discendono dall'importanza che gli O-SII rivestono nell'economia norvegese.

Per la pubblicazione integrale:

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EurLex

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