Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione del 12 febbraio 2025 recante modalità di applicazione dell’articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 («regolamento sul controllo»), come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede norme sul controllo della pesca ricreativa, in particolare la raccolta di dati sulle catture effettuate nell’ambito di determinate attività di pesca ricreativa. L’applicazione delle misure di conservazione riguardanti la pesca ricreativa richiede l’adozione di adeguate misure di controllo.

(2)A norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri costieri sono tenuti a raccogliere dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di determinate specie, stock o gruppi di stock mediante meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia stabilita da ciascuno Stato membro costiero e notificata alla Commissione.

(3)A norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, gli Stati membri costieri sono tenuti a provvedere affinché i pescatori dediti alla pesca ricreativa dichiarino le rispettive catture di determinate specie, stock o gruppi di stock tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

(4)È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate per la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati in forma aggregata sulle catture relative alla pesca ricreativa, al fine di garantire la comparabilità dei dati trasmessi e di consentire una gestione e un controllo efficaci della pesca ricreativa.

(5)Per combattere la pesca illegale e ridurre l’impatto sulla vita e sugli ecosistemi marini provocato dagli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare, in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e conformemente all’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento sul controllo, è opportuno stabilire norme dettagliate sulla marcatura degli attrezzi non portatili utilizzati nella pesca ricreativa. Si tratta principalmente di attrezzi fissi, ad esempio reti, palangari, trappole e nasse. Tali norme dovrebbero garantire che l’attrezzo da pesca possa essere ricondotto alla persona fisica o giuridica che lo utilizza o ne è proprietaria e che la presenza di un attrezzo da pesca sia segnalata ad altri.

(6)Gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4) sul controllo della pesca ricreativa sono sostituiti dal presente regolamento, che stabilisce nuove norme riguardanti le situazioni previste in tali disposizioni.

(7)Poiché l’articolo 55 del regolamento sul controllo, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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