Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/187 della Commissione del 31 gennaio 2025 recante rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/415.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'uso dell'acido acetico, del diacetato di sodio e dell'acetato di calcio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione (2) in ragione di un tenore massimo di 2 500 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per il pollame, i suini e gli animali da compagnia e senza alcun tenore massimo per tutte le altre specie animali diverse dai pesci. Tuttavia, secondo i pareri adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 1o febbraio 2012 (3) e il 6 maggio 2021 (4), solo per i ruminanti è stata dimostrata la sicurezza d'uso dei tre additivi in questione senza la necessità di stabilire alcun tenore massimo.

(2)Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda gli additivi diacetato di sodio (identificato come «1a262») e acetato di calcio (identificato come «1a263»), è stata erroneamente aggiunta una voce relativa alle sostanze non volatili nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva».

(3)Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda l'additivo diacetato di sodio (identificato come «1a262»), la composizione dell'additivo e la caratterizzazione della sostanza attiva sono state indicate erroneamente.

(4)Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda l'additivo acido lattico (identificato come «1a270»), la colonna «Tenore massimo» dovrebbe fare riferimento al livello di sostanza attiva e non a quello dell'additivo.

(5)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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