IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1), in particolare gli articoli 153, 463 e l’articolo 475, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)Il preambolo dell’accordo riconosce l’impegno dell’Ucraina ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’Unione in linea con quanto previsto dall’accordo, contribuendo in tal modo alla graduale integrazione economica e all’approfondimento dell’associazione politica dell’Ucraina all’Unione.
(3)Conformemente all’articolo 154 dell’accordo, le parti dell’accordo convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l’effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati nel settore degli appalti pubblici.
(4)A norma dell’articolo 153, paragrafi 1 e 2, dell’accordo, l’Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell’Unione. Tale ravvicinamento legislativo è effettuato in fasi successive come indicato nel calendario di cui all’allegato XXI-A (calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l’accesso al mercato) del capo 8 dell’accordo («allegato XXI-A»).
(5)A norma dell’articolo 153, paragrafo 2, dell’accordo, l’attuazione di ciascuna fase di cui all’allegato XXI-A è valutata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Tale valutazione può condurre a una valutazione positiva dell’attuazione di una fase mediante una decisione di tale comitato. Tale valutazione positiva è collegata alla concessione reciproca dell’accesso al mercato di cui all’allegato XXI-A.
(6)Conformemente alla decisione n. 2/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 30 novembre 2023 (2), il comitato ha espresso una valutazione positiva in merito all’attuazione da parte dell’Ucraina della fase 1 di cui all’allegato XXI-A.
(7)A norma dell’articolo 475, paragrafo 5, dell’accordo, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri conferitigli dall’articolo 463 dell’accordo, dovrebbe decidere l’ulteriore apertura reciproca del mercato collegata a tale valutazione positiva.
(8)Come indicato nell’allegato XXI-A, questa apertura del mercato riguarda gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accesso reciproco al mercato è concesso per gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali dell’Unione europea all’Ucraina e per gli appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali ucraine all’Unione europea, come indicato nell’allegato XXI-A.
Articolo 2
La presente decisione è adottata nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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