IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio deve decidere conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se lo Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.
(2)Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3), che ha fissato l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione prevede un progetto denominato «Mobilità militare», che ha 25 membri, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.
(3)Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che ha stabilito le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio deve decidere, a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
(4)Il 26 settembre 2024 la Svizzera ha inviato al coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare la richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dalla Svizzera, se quest’ultima soddisfacesse le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639.
(5)Il 25 ottobre 2024 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO avevano concordato all’unanimità: di voler invitare la Svizzera a partecipare al progetto; la portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione della Svizzera al progetto; e che la Svizzera soddisfaceva le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
(6)Il 12 novembre 2024 il CPS ha approvato un parere sulla notifica del coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare riguardante la richiesta della Svizzera di partecipare a tale progetto («notifica»). In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito del progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha altresì rilevato che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.
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