Decisione (PESC) 2025/75 del Consiglio del 13 gennaio 2025 relativa alla partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare.

Giustizia pixabay justice 6587904 640

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio deve decidere conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se lo Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.

(2)Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3), che ha fissato l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione prevede un progetto denominato «Mobilità militare», che ha 25 membri, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.

(3)Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che ha stabilito le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio deve decidere, a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(4)Il 26 settembre 2024 la Svizzera ha inviato al coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare la richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dalla Svizzera, se quest’ultima soddisfacesse le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639.

(5)Il 25 ottobre 2024 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO avevano concordato all’unanimità: di voler invitare la Svizzera a partecipare al progetto; la portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione della Svizzera al progetto; e che la Svizzera soddisfaceva le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(6)Il 12 novembre 2024 il CPS ha approvato un parere sulla notifica del coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare riguardante la richiesta della Svizzera di partecipare a tale progetto («notifica»). In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito del progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha altresì rilevato che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
512
Ieri:
17721
Settimana:
148430
Mese:
753389
Totali:
90952693
Oggi è il: 29-01-2025
Il tuo IP è: 3.148.117.167