Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione del 13 gennaio 2025 che autorizza una deroga a norma del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato, a partire dal 1o gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2)A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573 l’autorità competente francese e l’autorità competente italiana, rispettivamente il 29 luglio 2024 e il 17 settembre 2024, hanno presentato alla Commissione richieste di autorizzazione di una deroga per consentire l’immissione sul mercato dell’Unione di abbattitori, gelatiere per gelato artigianale, produttori di ghiaccio, carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, armadi fermalievitazione, granitori e macchine per creme fredde che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 («richieste di deroga»).

(3)Gli abbattitori sono apparecchi di refrigerazione isolati per uso commerciale o industriale progettati per abbassare rapidamente la temperatura degli alimenti cotti da 65 °C a 10 °C o a una temperatura inferiore, nel caso della refrigerazione, o da 65 °C a –18 °C o a una temperatura inferiore, nel caso del congelamento.

(4)Le gelatiere per gelato artigianale sono congelatori discontinui per uso commerciale o industriale progettati per produrre gelato artigianale mantecando continuamente la miscela e raffreddandola rapidamente fino a una temperatura compresa tra –7 °C e –13 °C, senza utilizzare dispositivi di iniezione forzata dell’aria.

(5)I produttori di ghiaccio sono apparecchi per uso commerciale o industriale per la fabbricazione e la raccolta di ghiaccio, in cui il meccanismo di produzione del ghiaccio, lo scomparto di stoccaggio e l’unità di condensazione sono integrati in un unico armadio.

(6)I carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti sono apparecchi per il trasporto di alimenti, composti da un unico vano mobile suddiviso in due scomparti non stagni con doppia funzione di riscaldamento/raffreddamento, e destinati a svolgere per un periodo limitato una quadruplice funzione: mantenere freddi, riscaldare, mantenere caldi e distribuire gli alimenti.

(7)Gli armadi fermalievitazione sono apparecchi di refrigerazione isolati progettati per controllare l’umidità e la temperatura degli alimenti da –20 °C a +40 °C.

(8)I granitori sono apparecchi di refrigerazione progettati per mescolare continuamente un preparato a base di ghiaccio in una vasca mediante una coclea a una temperatura compresa tra –2,5 °C e –4 °C. Le macchine per creme fredde sono apparecchi di refrigerazione progettati per mescolare continuamente un preparato a base di ghiaccio in una vasca mediante una coclea a una temperatura compresa tra –5 °C e –10 °C, incorporando una notevole quantità d’aria.

(9)Le richieste di deroga indicano che per la maggior parte delle apparecchiature di cui al presente regolamento sono disponibili alternative tecnicamente valide con un GWP inferiore a 150. Ciononostante, una quota significativa della capacità di fabbricazione di determinati tipi di queste apparecchiature deve ancora essere convertita, in tempi brevi e senza compromettere la sicurezza. Per completare la conversione e consentire l’uso di sostanze alternative sono necessari numerosi passaggi, tra cui modifiche del processo di fabbricazione, la riprogettazione delle apparecchiature e la riqualificazione dei lavoratori. Il divieto di immissione sul mercato di tali apparecchiature è entrato in vigore solo l’11 marzo 2024 (conformemente al regolamento (UE) 2024/573) e la conversione di una parte così consistente della capacità di fabbricazione non può di fatto essere realizzata entro il 1o gennaio 2025. I fabbricanti possono immettere le loro apparecchiature sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2025, o esportarle, a decorrere dal 12 marzo 2025, solo dopo averle convertite all’uso delle sostanze alternative. Vista la portata della conversione necessaria, essa si tradurrebbe in costi sproporzionati e potrebbe anche provocare una carenza di tali apparecchiature sul mercato dell’Unione. Determinate apparecchiature sono inoltre utilizzate in settori vulnerabili come gli asili nido, le residenze per anziani e gli ospedali. Nelle richieste di deroga si afferma che occorre più tempo per agevolare il passaggio a refrigeranti alternativi con GWP inferiore a 150, garantendo nel contempo la continuità dell’offerta di tali apparecchiature sul mercato dell’Unione.

(10)La Commissione ha valutato le richieste presentate dalle autorità competenti francese e italiana e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene che un periodo di 18 mesi sia sufficiente a consentire la conversione alle alternative disponibili, evitando nel contempo costi sproporzionati per i fabbricanti che non hanno ancora ultimato la conversione.

Per la pubblicazione integrale:

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EurLex

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