LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), e d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
(2)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/149 (3), (UE) 2023/2657 (4), (UE) 2023/2456 (5), (UE) 2024/1207 (6), (UE) 2023/1436 (7), (UE) 2024/1217 (8), (UE) 2023/2455 (9), (UE) 2023/741 (10), (UE) 2024/20 (11) e (UE) 2023/2513 (12), la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 (14) la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza attiva ipconazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’ipconazolo nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’ipconazolo negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/425 (15) la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza attiva asulam-sodio in seguito al ritiro, disposto dall’industria, dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’asulam-sodio nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’asulam-sodio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)L’industria ha disposto il ritiro delle sostanze attive fosfuro di calcio, cloridazon, chlorsulfuron, flusilazolo, fuberidazolo, ioxynil, molinato, ossadiazone, profenofos, chinoclamina, spirotetrammato, tralcoxidim e triadimenol dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva difenacum dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del difenacum nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del difenacum a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il difenacum nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7)L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva penflufen dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il penflufen è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del penflufen a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il penflufen negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)L’industria ha disposto il ritiro del fenpropimorf dalle procedure di approvazione come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenpropimorf nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenpropimorf a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenpropimorf negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)Con le decisioni di esecuzione (UE) 2023/470 (18) e (UE) 2022/2005 (19), la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze d-Alletrina e ditiocianato di metilene come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego della d-Alletrina e del ditiocianato di metilene nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere la d-Alletrina e il ditiocianato di metilene negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10)L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo bendiocarb dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del bendiocarb nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bendiocarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
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