IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/3187 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).
(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).
(3)Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/3187 che modifica la decisione 2014/512/PESC.
(4)La decisione (PESC) 2024/3187 aggiunge 32 nuove entità all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. La decisione (PESC) 2024/3187 comprende inoltre, in tale elenco, determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia attraverso l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda i veicoli aerei senza equipaggio o i missili.
(5)Per limitare ulteriormente l’attività delle navi che operano al fine di contribuire ad atti o politiche a sostegno delle azioni della Russia nei confronti dell’Ucraina o di favorirli, la decisione (PESC) 2024/3187 aggiunge altre navi nell’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC che elenca le navi alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.
(6)Come indicato al considerando 17 del regolamento (UE) 2024/1469 del Consiglio (4), le disponibilità liquide dei clienti dei depositari centrali di titoli, o con tali clienti, sono solitamente oggetto di trasferimento dai suddetti depositari centrali di titoli prima della fine della giornata, senza dar luogo a remunerazione per i clienti. Salvi gli accordi contrattuali, i depositari centrali di titoli di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 8, non sono quindi tenuti a pagare interessi o altra forma di compenso alla persona, all’entità o all’organismo titolare di diritti sulle attività e riserve di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 4, che i depositari centrali di titoli detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte.
(7)È opportuno che il depositario centrale di titoli gestisca le attività soggette al divieto operativo imposto dall’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 e le disponibilità liquide che ne derivano in modo da non comportare alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che si è verificata negligenza.
(8)Di recente i giudici russi hanno emanato decisioni a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa che vietano l’avvio o la prosecuzione di procedimenti dinanzi a giudici o tribunali stranieri da parte di società europee nei confronti di società russe (inibitorie che vietano azioni in giudizio) e hanno emesso, tra l’altro, sanzioni pecuniarie sproporzionatamente elevate in caso di inosservanza. L’Unione ritiene che il modo in cui i giudici russi emanano tali inibitorie e multe costituisca una palese violazione dei principi internazionali consolidati e delle prassi di lungo corso nella risoluzione delle controversie commerciali internazionali. Al fine di scongiurare tali sforzi da parte dei ricorrenti volti a far eseguire tali inibitorie o multe o qualsiasi altra decisione giudiziaria basata sull’articolo 248 o su normativa russa equivalente, la decisione (PESC) 2024/3187 introduce un divieto di riconoscimento o esecuzione nell’Unione di ingiunzioni, ordinanze, sentenze o altre decisioni giudiziarie adottate a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero ivi afferenti.
(9)La decisione (PESC) 2024/3187 apporta inoltre alcune modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 833/2014, compresa la proroga dei termini applicabili a talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia o per la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri in relazione a determinati prodotti petroliferi. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che lo Stato russo ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di «paesi ostili», fra cui rientrano gli Stati membri. Ciò potrebbe portare al blocco delle attività dell’Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in Russia, gli operatori dell’Unione dovrebbero prendere in considerazione di liquidare le imprese in Russia e/o di non avviarne di nuove. La proroga eccezionale delle deroghe per i disinvestimenti è necessaria per consentire agli operatori dell’Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014.
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