Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2931 della Commissione del 27 novembre 2024 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originari di paesi terzi sono stati inseriti nell’elenco provvisorio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Prunus L.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(4)Il 31 marzo 2023 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di occhi/marze di Prunus avium di massimo un anno con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, di Prunus avium e di Prunus avium innestate su portainnesti di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus o Prunus pseudocerasus, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di Prunus avium e di Prunus avium innestate su portainnesti di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus o Prunus pseudocerasus, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 15 anni di Prunus avium, in substrato colturale, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto («piante indicate nella prima domanda»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente (fascicolo tecnico del 31 marzo 2023).

(5)Il 23 maggio 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante indicate nella prima domanda (6) (parere del 23 maggio 2024). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni europee), Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Scirtothrips dorsalis, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo tecnico del 31 marzo 2023 e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(6)Il 9 giugno 2023 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di occhi/marze di Prunus spinosa di massimo un anno, con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di Prunus spinosa, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo sette anni di Prunus spinosa, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto («piante indicate nella seconda domanda»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti (fascicolo tecnico del 9 giugno 2023).

(7)Il 19 giugno 2024 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante indicate nella seconda domanda (7) (parere del 19 giugno 2024). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni europee), Eulecanium excrescens e Scirtothrips dorsalis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(8)Sulla base dei pareri del 23 maggio 2024 e del 19 giugno 2024, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante indicate sia nella prima domanda che nella seconda domanda si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate misure adeguate per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(9)Per le piante pertinenti indicate nella prima domanda, l’Autorità ha individuato gli organismi nocivi che notoriamente utilizzano come ospiti Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus o Prunus pseudocerasus. Poiché il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di alberi di grandi dimensioni e più vecchi (80 mm e 15 anni) si considera ridotto a un livello accettabile con l’applicazione di misure adeguate, è pertanto giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione di tutte le piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, indipendentemente dalla loro dimensione ed età, anche innestate, o a radice nuda o in substrato colturale, originarie del Regno Unito, è ridotto a un livello accettabile con l’applicazione di misure adeguate.

(10)Di conseguenza, le piante da impianto di Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus e Prunus pseudocerasus, gli occhi/le marze di massimo un anno di Prunus spinosa con un diametro massimo di 12 mm e le piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di Prunus spinosa, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originari del Regno Unito («piante in questione»), non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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