La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Nel 2010, con la decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa alla nomina di due rappresentanti della Commissione e di due sostituti al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (2), sono stati nominati due rappresentanti della Commissione e due supplenti al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali («l’Agenzia»).
(2)A causa delle modifiche nell’organigramma della Commissione, è necessario adottare una nuova decisione che sostituisce la decisione della Commissione del 14 dicembre 2010 e che nomina due rappresentanti della Commissione e due supplenti al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali,
Decide:
Articolo 1
I rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali sono le persone che occupano le posizioni seguenti ed esercitano le funzioni seguenti:
1)Dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare:
a)Quale membro titolare, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare;
b)Quale supplente, il direttore della direzione competente per i medicinali nell’ambito delle competenze attribuite alla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare;
2)Dalla direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI
a)quale membro titolare, il direttore della direzione competente per i medicinali nell’ambito delle competenze attribuite alla direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI;
b)Quale supplente, il capo unità dell’unità competente per i medicinali nell’ambito delle competenze attribuite alla direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI.
Articolo 2
La presente decisione si applica alle persone che occupano, anche temporaneamente, le posizioni di cui all’articolo 1 alla data di adozione della presente decisione, o ai loro successori in tali posizioni.
Articolo 3
I direttori generali della direzione generale della Salute e della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI comunicano al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo dell’Agenzia i nominativi delle persone che occupano le posizioni di cui all’articolo 1 e le eventuali modifiche.
Articolo 4
La decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa alla nomina di due rappresentanti della Commissione e di due supplenti presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali è abrogata.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 20 Marzo 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Member of the Commission
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_095_R_0009