IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
(2)Il 31 gennaio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna fermamente il rovesciamento, da parte delle forze armate del Myanmar, del governo democraticamente eletto, in palese violazione della volontà popolare espressa nelle elezioni generali dell’8 novembre 2020. Tale atto illecito ha invertito la transizione democratica del paese, con conseguenze disastrose sul piano umanitario, sociale, economico, della sicurezza e dei diritti umani.
(3)L’Unione resta profondamente preoccupata per la continua escalation della violenza in Myanmar/Birmania e per l’evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. L’Unione condanna il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere, la persecuzione degli attori della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, nonché gli attacchi contro la popolazione civile, ivi comprese le minoranze etniche e religiose.
(4)In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar/Birmania, l’Unione si è più volte dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto e di aver commesso le gravi violazioni dei diritti umani avvenute in tale paese.
(5)In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che tre persone e un’entità siano aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
Tratto da:
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