LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 18, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 19, paragrafo 5, terzo comma, l’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 25, paragrafo 3, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) è vietato utilizzare strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l’uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF. Gli strumenti finanziari derivati il cui uso si dovrebbe considerare a solo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF sono quelli i cui sottostanti corrispondono alle attività verso le quali l’ELTIF ha o avrebbe esposizioni. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero non essere disponibili strumenti finanziari derivati per coprire un’esposizione verso una determinata attività. In tal caso dovrebbe essere possibile coprire tale esposizione utilizzando uno strumento finanziario derivato i cui sottostanti appartengono alla stessa classe di attività, o a una classe di attività economicamente simile, rispetto allo strumento finanziario derivato i cui sottostanti corrispondono alle attività verso le quali l’ELTIF ha o avrebbe esposizioni. Per garantire che l’uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente a coprire i rischi inerenti ad altri investimenti di un ELTIF, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dovrebbero ridurre effettivamente il rischio in questione. La riduzione del rischio dovrebbe essere pertanto verificabile attraverso sistemi che identifichino i rischi da attenuare e il modo in cui il derivato finanziario attenuerebbe tale rischio.
(2)I sottostanti e il loro profilo di liquidità possono avere un impatto sull’ELTIF e sulla natura a lungo termine dell’ELTIF. È necessario garantire l’allineamento e la coerenza della strategia di investimento dell’ELTIF con il suo profilo di liquidità e la sua politica di rimborso. Pertanto il gestore di un ELTIF, nel valutare se il ciclo di vita di un ELTIF sia compatibile con i cicli di vita di ognuna delle singole attività dell’ELTIF, di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760, dovrebbe prendere in considerazione il profilo di liquidità di ognuna delle singole attività dell’ELTIF, il profilo di liquidità del portafoglio dell’ELTIF su base ponderata, la tempistica di acquisizione di tali singole attività e la valutazione di tali singole attività. Poiché i rimborsi possono incidere sulle attività e passività e sulla liquidità di un ELTIF, il gestore di un ELTIF che prevede la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell’ELTIF dovrebbe tenere conto anche della politica di rimborso di tale ELTIF nel valutare se il ciclo di vita dell’ELTIF sia compatibile con i cicli di vita di ognuna delle singole attività dell’ELTIF.
(3)Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760, il gestore dell’ELTIF dev’essere in grado di dimostrare all’autorità competente dell’ELTIF che l’ELTIF dispone di un’adeguata politica di rimborso e di strumenti di gestione della liquidità compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell’ELTIF. Un modo per conseguire tale obiettivo consiste nell’analizzare i risultati, le ipotesi e gli input utilizzati per le prove di stress di liquidità allorché tali prove si svolgono conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), o all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). I risultati di tale analisi dovrebbero consentire ai gestori degli ELTIF di dimostrare se e in che modo, in scenari gravi ma plausibili, l’ELTIF sia in grado di trattare le richieste di rimborso. Questi risultati dovrebbero inoltre consentire alle autorità competenti di valutare tali scenari per le attività e le passività, compresi gli shock riguardanti il rimborso e le garanzie collaterali, nonché la diminuzione del valore delle attività in tali scenari di stress.
(4)L’eventuale periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760 può di norma consentire all’ELTIF di completare l’investimento dei suoi conferimenti di capitale. Ne consegue che l’eventuale periodo minimo di detenzione dovrebbe permettere all’ELTIF di conseguire tale obiettivo. Il regolamento (UE) 2015/760 non specifica però la durata dei periodi minimi di detenzione, né il relativo requisito, e impone al gestore di un ELTIF di determinare il periodo minimo di detenzione sulla base di una serie di determinati criteri. Nel determinare tale periodo minimo di detenzione, il gestore dell’ELTIF dovrebbe pertanto tener conto delle circostanze dell’ELTIF.
(5)Per quanto riguarda gli ELTIF che prevedono la possibilità di rimborsi durante il loro ciclo di vita a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760, nell’interesse della certezza del diritto per gli ELTIF e i loro investitori è opportuno osservare che in alcuni Stati membri la politica di rimborso non è sempre inclusa nel regolamento costitutivo/statuto del fondo. Ciò è dovuto al fatto che in alcuni Stati membri il regolamento costitutivo/statuto del fondo specifica di norma lo scopo della società o del fondo, la sua sede legale, le assemblee generali, i poteri del consiglio di amministrazione e altri dettagli relativi all’assetto dell’ELTIF, ma non le politiche o le procedure attuate da terzi, tra i quali il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestisce il fondo. Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, il gestore dell’ELTIF dovrebbe fornire all’autorità competente dell’ELTIF determinate informazioni minime che dimostrino che l’ELTIF dispone di un’adeguata politica di rimborso e di strumenti di gestione della liquidità compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell’ELTIF.
(6)L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE impone ai GEFIA, e quindi anche ai gestori degli ELTIF, di usare un sistema adeguato per la gestione della liquidità, di adottare procedure che consentano loro di monitorare il rischio di liquidità e di assicurare l’allineamento della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso dell’ELTIF. A tale riguardo il gestore di un ELTIF dovrebbe avere la possibilità di selezionare e attuare, a sua discrezione, uno o più strumenti di gestione della liquidità antidiluizione o altri strumenti di gestione della liquidità. Poiché è possibile commercializzare gli ELTIF presso gli investitori al dettaglio, nonché per consentire un elevato livello di integrità del mercato, in quest’ultimo caso il gestore dell’ELTIF dovrebbe fornire all’autorità competente dell’ELTIF, su richiesta di tale autorità, le informazioni sulla scelta degli strumenti di gestione della liquidità e sulla loro adeguatezza nel contesto dell’ELTIF.
(7)Gli ELTIF dovrebbero essere in grado di attuare strategie di investimento in attività a lungo termine; a tal fine dev’essere possibile determinare la liquidità massima da offrire in un ELTIF e rendere meno probabile la sospensione di un ELTIF. Per tale motivo il gestore di un ELTIF dovrebbe applicare la restrizione al rimborso di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 in modo tale da garantire che i rimborsi siano limitati a una percentuale delle attività liquide e che siano evitati disallineamenti di liquidità. Per garantire l’efficace tutela delle attività a lungo termine dell’ELTIF e la conseguente tutela degli interessi di tutti gli investitori, il ricorso alle restrizioni al rimborso dovrebbe riguardare un’ampia varietà e tipologia di situazioni, comprese le situazioni di mercato critiche.
(8)Nel valutare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760, le autorità competenti dovrebbero tener conto prudenzialmente, tra l’altro, della varietà degli ELTIF, del loro profilo di liquidità, dell’eventuale periodo di preavviso e della frequenza dei rimborsi dell’ELTIF nonché dei flussi di cassa attesi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto tener conto dei flussi di cassa positivi attesi soltanto nella misura in cui vi sia un elevato grado di certezza che tali flussi di cassa positivi si concretizzeranno. Ne consegue che le autorità competenti non dovrebbero considerare come flussi di cassa positivi attesi la possibilità che l’ELTIF possa liquidare attività d’investimento a lungo termine ammissibili o la possibilità che l’ELTIF possa raccogliere capitale mediante nuove sottoscrizioni.
(9)Il gestore dell’ELTIF dovrebbe determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 sulla base della frequenza di rimborso e della durata massima del periodo di preavviso, che rappresenta il periodo di preavviso compresa l’eventuale proroga del periodo di preavviso, o in alternativa sulla base della frequenza di rimborso e della percentuale minima di attività liquide. In entrambi i casi il gestore dell’ELTIF può prendere in considerazione l’introduzione di un periodo di preavviso nell’ambito della politica di rimborso. Per facilitare la calibratura dei parametri di liquidità da parte del gestore dell’ELTIF e l’efficace vigilanza da parte dell’autorità competente, si dovrebbe utilizzare l’approssimazione lineare per determinare la percentuale massima di attività di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 se la frequenza di rimborso o il periodo di preavviso non corrispondono ai parametri stabiliti nelle tabelle di calibratura fornite al gestore dell’ELTIF.
(10)Se l’importo delle attività liquide dell’ELTIF scende al di sotto di determinate soglie, in particolare, date le fluttuazioni del valore patrimoniale o l’impatto dei rimborsi, il gestore dell’ELTIF dovrebbe, entro un periodo di tempo adeguato, adottare le misure necessarie per ricostituire la percentuale minima delle attività liquide, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori nell’ELTIF e della strategia di investimento a lungo termine dell’ELTIF.
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