Regolamento (UE) 2024/2711 della Commissione del 22 ottobre 2024 che modifica gli allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva tiacloprid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha raccomandato LMR che ha ritenuto sicuri per i consumatori (2). Il regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione (3) ha incluso tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Nel 2020 l’approvazione di tale sostanza attiva non è stata rinnovata (4) sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alla luce dei problemi preoccupanti concernenti la contaminazione delle acque sotterranee con potenziali metaboliti cancerogeni del tiacloprid (6), come riscontrato dall’Autorità nelle conclusioni della revisione inter pares, e della sua classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Poiché la sostanza non soddisfaceva i criteri di approvazione, l’Autorità non ha ritenuto necessario completare la valutazione delle possibili proprietà di interferente endocrino del tiacloprid sulla base dei criteri più recenti di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (8). L’Autorità ha tuttavia osservato che il tiacloprid era considerato rispondente ai criteri relativi alle proprietà di interferente endocrino fissati nel 2013 (9) e alla definizione di interferente endocrino dell’OMS (10), in quanto causa effetti nocivi sul sistema riproduttivo ed endocrino attraverso un meccanismo d’azione endocrino.

(3)Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tiacloprid sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tale sostanza attiva nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Alla luce dei nuovi valori tossicologici di riferimento, in particolare una dose acuta di riferimento inferiore, come proposto nelle conclusioni della revisione inter pares, la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire una dichiarazione a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 contenente una valutazione del rischio alimentare (acuto) a breve termine per gli LMR sulla base degli usi ammessi fuori dell’UE, ossia quelli basati sulle domande di tolleranza all’importazione e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL») fissati nel 2007.

(4)Nella dichiarazione (11) l’Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione ai CXL per le pesche e i peperoni. È pertanto opportuno abbassare gli LMR di tali prodotti ai limiti di determinazione («LD») specifici per prodotto. In relazione agli LMR per papaie e tè, che derivavano dalle tolleranze all’importazione, e agli LMR per cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), prugne, fragole, «frutti di piante arbustive», «altra piccola frutta e bacche», kiwi, patate, pomodori, melanzane, «cucurbitacee con buccia commestibile», meloni, cocomeri/angurie, semi di colza, semi di senape, riso, frumento, «prodotti di origine animale (suini, bovini, ovini, equini e altri animali d’allevamento) ottenuti da tessuti (muscolo, fegato, rene e frattaglie commestibili)», pollame (muscolo, fegato e frattaglie commestibili), latte e uova, che si basano sui CXL, l’Autorità non ha individuato un rischio acuto per i consumatori, ma ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio.

(5)La valutazione del rischio effettuata dall’Autorità si basava sui valori tossicologici di riferimento esistenti, che non riflettono necessariamente gli effetti sul sistema endocrino in quanto non sono stati valutati secondo i nuovi criteri dell’UE stabiliti nel 2018 (8). Inoltre, gli effetti sul sistema endocrino si verificano di frequente a basse dosi e le sostanze che sono interferenti endocrini spesso non hanno una soglia di sicurezza (12). Permangono pertanto ragionevoli motivi di temere che gli LMR basati sugli usi ammessi fuori dell’UE abbiano effetti potenzialmente nocivi per la salute umana e non siano coerenti con l’elevato livello di protezione dei consumatori nell’Unione. La Commissione ha pertanto chiesto all’Autorità di effettuare un’ulteriore valutazione del tiacloprid tenendo conto dei criteri più recenti per gli interferenti endocrini.

(6)In attesa della conclusione di tale ulteriore valutazione del rischio da parte dell’Autorità, e alla luce delle informazioni pertinenti disponibili sugli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana, è opportuno ridurre provvisoriamente gli LMR basati sugli usi ammessi fuori dell’UE. Tali LMR saranno riesaminati una volta conclusa la valutazione da parte dell’Autorità.

(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di tiacloprid circa la necessità di adattare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per tutti i prodotti.

(8)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima dell’applicazione dei nuovi LMR, ad eccezione di pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe, per i quali è stato individuato un rischio acuto per i consumatori. Questa misura transitoria è giustificata e proporzionata data la limitata gamma di prodotti per i quali tale periodo si applicherebbe effettivamente (soprattutto prodotti a lunga durata di conservazione e non prodotti freschi deperibili) e considerata la bassa esposizione dei consumatori in relazione a tali prodotti, come evidenziato da recenti dati di monitoraggio rappresentativi del mercato raccolti dall’Autorità (13).

Per saperne di più:

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EurLex

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