LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/1153 istituisce una categoria di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile («progetti transfrontalieri di energia rinnovabile») che contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento. Tali progetti sono frutto di un accordo di cooperazione tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi a norma degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)La selezione dei progetti è soggetta ai criteri generali e alle procedure di cui al regolamento (UE) 2021/1153 ed è disciplinata più nel dettaglio dal regolamento delegato (UE) 2022/342 della Commissione (3).
(3)I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile sono selezionati e inclusi in un apposito elenco adottato dalla Commissione mediante atto delegato. Il primo elenco è stato adottato con regolamento delegato (UE) 2022/2202 della Commissione (4). Il secondo elenco è stato adottato con regolamento delegato (UE) 2023/2639 della Commissione (5). Per i progetti inclusi nell’elenco è possibile presentare domanda di finanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa. Inoltre l’inclusione nell’elenco apporta benefici in termini di maggiore visibilità.
(4)I nuovi progetti transfrontalieri di energia rinnovabile che figurano nell’elenco aggiornato sono stati selezionati in seguito a un invito a presentare proposte pubblicato il 7 novembre 2023 e chiuso il 6 febbraio 2024. I progetti presentati sono stati valutati da esperti esterni e da esperti dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente e della Commissione europea.
(5)La Commissione ha comunicato l’esito della valutazione al gruppo di esperti per la preparazione e l’elaborazione dell’atto delegato che integra il meccanismo per collegare l’Europa per quanto riguarda i criteri e la procedura di identificazione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Una volta che il gruppo di esperti ha concordato un progetto di elenco, la Commissione adotta l’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
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