IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
(2)A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell’ADR. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell’ADN. Il comitato amministrativo istituito a norma dell’ADN è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche.
(3)Durante il biennio 2022-2024, il WP.15 e il comitato amministrativo dell’ADN hanno adottato modifiche rispettivamente agli allegati dell’ADR e ai regolamenti allegati all’ADN che sono state comunicate alle parti contraenti dell’ADR e alle parti contraenti dell’ADN rispettivamente in data 1o luglio 2024 e 1o settembre 2024.
(4)A norma dell’articolo 14 dell’ADR, le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso le proposte di modifica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, un progetto di modifica del regolamento allegato all’ADN si considera accettato a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale l’ha trasmesso, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo di esse è superiore a tale numero, non si opponga a tali modifiche.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tali modifiche apportate all’ADR e all’ADN, poiché esse saranno vincolanti nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne che si applicano all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. Inoltre, tale direttiva dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’ADN. Inoltre, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l’allegato I, capo I.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID o all’ADN.
(6)L’Unione non è parte contraente dell’ADR, né dell’ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare tramite gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.
(7)Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell’ADR e lo applicano, e 13 Stati membri sono parti contraenti dell’ADN e lo applicano.
(8)Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN.
(9)Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.
(10)La posizione dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN dovrà essere espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR, adottate dal gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è stabilita nell’allegato della presente decisione.
Le modifiche di minore entità alle modifiche di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 2.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN esprimono la posizione di cui all’articolo 1 riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell’ADR e del regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
FELDMAN Z.
Tratto da:
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