LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali attraverso tre componenti principali: i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all’allegato di tale regolamento, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX).
(2)Quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede l’espletamento di formalità non doganali dell’Unione, le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbero poter scambiare e verificare automaticamente le informazioni richieste ai fini della procedura di sdoganamento, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399. È pertanto opportuno specificare gli elementi di dati da scambiare tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i pertinenti sistemi non doganali dell’Unione attraverso EU CSW-CERTEX. Per ciascuna delle formalità non doganali dell’Unione di cui alle parti A e B dell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399, è opportuno identificare le corrispondenti disposizioni della normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale che stabiliscono i rispettivi elementi di dati per tali formalità.
(3)Per quanto riguarda i regimi doganali e la riesportazione che richiedono l’espletamento di formalità non doganali dell’Unione, tutti i dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) e all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) dovrebbero essere scambiati tramite il sistema EU CSW-CERTEX.
(4)L’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4)stabilisce i dati per i documenti sanitari comuni di entrata (DSCE).
(5)Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (6) stabiliscono i dati relativi al certificato di ispezione (COI).
(6)Gli articoli 16 e 17 e l’allegato VII del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabiliscono i dati per le licenze utilizzate per l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS).
(7)Gli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione (8) e l’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabiliscono i dati per la registrazione e la gestione dei contingenti/delle autorizzazioni nel portale F-Gas.
(8)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione (10) stabilisce i dati per la licenza di importazione per i beni culturali (ICG-L), la dichiarazione dell’importatore per i beni culturali (ICG-S) e la descrizione generale dei beni culturali (ICG-D).
(9)L’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) specifica i dati per le autorizzazioni del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
(10)L’allegato del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione (12) stabilisce i dati per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).
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