LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 96, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di collaborare strettamente con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e con l’Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(2)L’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti di fornire all’ESMA e all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(3)Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto. Tuttavia, le comunicazioni dovrebbero poter avvenire oralmente nei casi appropriati, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni, per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero rendere difficile soddisfare la richiesta stessa. In caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte mittente, dovrebbe inoltre essere possibile trasmettere in forma orale una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni.
(4)Le informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse a norma del regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria, quando l’organismo mittente ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili a un altro organismo. All’atto della trasmissione di informazioni non richieste, l’organismo mittente dovrebbe indicare, nel formulario di cui al pertinente allegato, la disposizione del regolamento (UE) 2023/1114 a norma della quale trasmette le informazioni.
(5)Per essere trattata in modo agevole ed efficiente dall’organismo ricevente, la richiesta dovrebbe contenere informazioni sufficienti sull’oggetto della cooperazione o dello scambio di informazioni ed essere motivata e contestualizzata. Qualora le informazioni richieste siano necessarie all’organismo mittente, che ne fa richiesta, per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che esso indichi i fatti all’origine del sospetto di violazione del regolamento (UE) 2023/1114 che l’hanno portato a presentare la richiesta.
(6)Le procedure nonché i formulari e i modelli per lo scambio di informazioni e la cooperazione dovrebbero garantire la riservatezza di ogni informazione scambiata o trasmessa e il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato dall’ESMA in stretta cooperazione con l’ABE e presentato alla Commissione.
(8)L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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