LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 gennaio 2017 la società Diversey Europe Operations B.V. («richiedente») ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominata «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family», del tipo di prodotto 4, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-WV029790-00. La domanda recava anche il numero relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family», successivamente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 della Commissione (3) e iscritta nel registro con il numero BC-UE029056-42.
(2)Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 4.
(3)Il 9 settembre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
(4)Nel parere l’Agenzia conclude che le differenze proposte tra la famiglia di biocidi «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family» e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family» sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (5) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family» soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Il 15 maggio 2024 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)Il 13 giugno 2024 l’Agenzia ha informato la Commissione che, a causa di un errore, il parere e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida trasmessi dall’Agenzia alla Commissione includevano un riferimento ai tipi di prodotto 2 e 4, mentre il richiedente aveva limitato la domanda agli usi del tipo di prodotto 4.
(7)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family» per il tipo di prodotto 4.
(8)La data di scadenza dell’autorizzazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza dell’autorizzazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family».
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0029435-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della stessa famiglia di biocidi «Diversey Hydrogen Peroxide Product Family», in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 7 ottobre 2024 al 31 ottobre 2033.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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