Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio del 6 Marzo 2015.

Il Consiglio dell’Unione europa,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) («convenzione»), della quale sono parti 178 paesi, tra cui tutti gli Stati membri, è un importante strumento internazionale in materia di ambiente volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie.

(2)L'emendamento di Gaborone della convenzione, adottato da una conferenza straordinaria delle parti a Gaborone (Botswana) nel 1983, ha modificato l'articolo XXI della convenzione in modo che l'adesione alla convenzione, precedentemente limitata agli Stati, sia aperta anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite dai rispettivi Stati membri e oggetto della convenzione. L'emendamento di Gaborone della convenzione è entrato in vigore il 29 novembre 2013.

(3)Le materie contemplate dalla convenzione riguardano essenzialmente la protezione dell'ambiente. Le disposizioni della convenzione sono attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dal 1o gennaio 1984. Inoltre, le norme dell'Unione sono state adottate nella forma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (2) e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (3).

(4)Con l'adesione alla convenzione, l'Unione potrà svolgere un ruolo nei lavori della convenzione e avrà l'obbligo giuridico di attuarla e garantirne il rispetto nelle materie di sua competenza. L'Unione sarà inoltre investita di responsabilità formali, in virtù delle quali sarà tenuta a rispondere alle altre parti della propria attuazione della convenzione.

(5)L'adesione dell'Unione alla convenzione non influirà sul modo in cui le posizioni in vista della conferenza delle parti della CITES sono convenute dall'Unione e dagli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai trattati.

(6)Le posizioni dell'Unione e dei suoi Stati membri in vista della conferenza delle parti della CITES saranno espresse in linea con la prassi pertinente nel settore degli accordi multilaterali sull'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai trattati.

(7)È opportuno, pertanto, che l'Unione europea aderisca alla convenzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Al momento del deposito dello strumento di adesione, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (4).

Fatto a Bruxelles,il 6 Marzo 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

K.GERHARDS

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_075_R_0001

 

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