LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci dediti alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci («elenco dell’Unione»). L’articolo 37 di detto regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti in tale elenco.
(2)L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 (2) della Commissione e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11), (UE) 2021/1120 (12), (UE) 2022/1184 (13) e (UE) 2023/1471 (14) della Commissione.
(3)A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) devono essere iscritti nell’elenco dell’Unione.
(4)Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle rispettive norme (15).
(5)Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, deve aggiornare l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione.
(6)Poiché lo stesso peschereccio può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stato incluso negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.
(7)Il peschereccio «Eros Dos» (16) è stato cancellato dall’elenco stabilito dalla Commissione per lapesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC») conformemente all’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione della NEAFC (17). Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, tale peschereccio non è incluso nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) (18).
(8)Il peschereccio «HALIFAX» (19) è stato cancellato dall’elenco redatto Sdalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel novembre 2023. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, tale peschereccio non è incluso nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e dalla IATTC.
(9)Il peschereccio «HALELUYA» (20) è stato cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel novembre 2023. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, tale peschereccio non è incluso nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla IOTC e dalla CGPM.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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