Decisione (UE) 2024/2218 del Consiglio del 28 agosto 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE) 2022/2349 (1), il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il 17 maggio 2024 i negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla della convenzione quadro sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione») e la sua adozione da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

(2)La convenzione stabilisce i principi e gli obblighi generali che le parti della convenzione dovrebbero osservare al fine di garantire la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in relazione alle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale (IA).

(3)Il 13 giugno 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base degli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che contiene norme armonizzate basate in linea generale sulla piena armonizzazione che disciplinano l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di IA nell’Unione Tali norme sono direttamente applicabili negli Stati membri, salvo che tale regolamento disponga esplicitamente altrimenti. La convenzione deve essere attuata nell’Unione esclusivamente attraverso il regolamento (UE) 2024/1689 e altre disposizioni pertinenti dell’acquis dell’Unione, ove applicabili.

(4)Le attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA connesse alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale sono escluse dall’ambito di applicazione della convenzione. Il regolamento(UE) 2024/1689, che costituirà il principale atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione della convenzione, esclude altresì dal suo ambito di applicazione i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati, con o senza modifiche, esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale nonché l’output dei sistemi di IA utilizzato nell’Unione esclusivamente per tali scopi, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività. Inoltre, come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, la posizione dell’Unione da esprimere in sede di conferenza delle parti dovrebbe rispettare i limiti di cui sopra. In particolare, nelle riunioni della conferenza delle parti istituita dalla convenzione, la Commissione dovrebbe astenersi dal discutere delle attività che rientrano nel ciclo di vita dei sistemi di IA connesse alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale e dall’assumere una posizione su tali attività.

(5)Poiché l’ambito di applicazione personale e materiale della convenzione e le disposizioni sostanziali della convenzione coincidono in larga misura con quelli del regolamento (UE) 2024/1689, integrato da altre disposizioni pertinenti dell’acquis dell’Unione, la conclusione della convenzione può incidere su norme comuni dell’Unione o modificarne la portata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Tali altre disposizioni pertinenti dell’acquis dell’Unione comprendono atti giuridici volti ad attuare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali la legislazione dell’Unione in materia di non discriminazione, comprese le direttive 2000/43/CE (3) e 2000/78/CE del Consiglio (4); l’acquis dell’Unione in materia di protezione dei dati, compresi il regolamento (UE) 2016/679 (5) e il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che mira ad assicurare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui siano rispettati i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di espressione e il diritto di ricevere e diffondere informazioni; il regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e la legislazione sulla sicurezza dei prodotti e la legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, compresa la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (8). L’Unione pertanto ha competenza esterna esclusiva per firmare la convenzione. Di conseguenza, solo l’Unione dovrebbe diventare parte della convenzione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(6)La conferenza delle parti svolgerà un ruolo importante nell’attuazione efficace della convenzione, anche formulando raccomandazioni specifiche per quanto riguarda la sua interpretazione e applicazione. La conferenza delle parti valuterà inoltre possibili modifiche della convenzione. Conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe adottare decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, in particolare il regolamento interno della conferenza delle parti. In sede di negoziazione di tale regolamento interno, che deve essere adottato per consenso entro 12 mesi dall’entrata in vigore della convenzione, l’Unione mirerà ad assicurare che le siano attribuiti 27 voti, un numero pari a quello dei suoi Stati membri. Qualora i 27 voti siano attribuiti all’Unione, la Commissione, in rappresentanza dell’Unione, dovrebbe garantire un coordinamento rafforzato con gli Stati membri al fine di esprimere posizioni uniformi prima della conferenza delle parti e di esercitare il proprio diritto di voto a nome dell’Unione. Tale coordinamento rafforzato è particolarmente pertinente dal momento che tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d’Europa e tenuto conto della natura in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale e della necessità di disporre di un quadro coerente e applicabile a livello mondiale nel settore. Al fine di garantire il coordinamento rafforzato, il Consiglio dovrebbe essere coinvolto nella formulazione di un’eventuale posizione di qualunque natura, comprese quelle basate sull’articolo 16, paragrafo 1, TUE e sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Qualora l’Unione, malgrado tutti i suoi sforzi, non sia in grado di ottenere l’attribuzione di 27 voti, la Commissione, al fine di garantire che l’Unione disponga di un numero di voti che rispecchi il suo peso in seno al Consiglio d’Europa e le consenta di difendere adeguatamente i propri interessi, dovrebbe proporre che gli Stati membri siano autorizzati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, ad aderire alla convenzione al fianco dell’Unione.

(7)La Commissione inviterà ciascuno Stato membro a inviare un rappresentante per accompagnare la rappresentanza della Commissione nell’ambito della delegazione dell’Unione alle riunioni della conferenza delle parti. Deve essere rispettato il principio di leale cooperazione.

(8)Riguardo a qualsiasi altro accordo che possa essere concluso in futuro sotto l’egida del Consiglio d’Europa o in altre sedi internazionali, anche nel settore dell’intelligenza artificiale, nonché riguardo a qualsiasi modifica della convenzione, la ripartizione delle competenze esterne tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere valutata alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascuno degli strumenti in questione. È della massima importanza che l’Unione e i suoi Stati membri possano continuare a svolgere il loro ruolo diretto e attivo nell’esprimere la voce dell’Unione e nel difendere i suoi interessi in modo coerente e coordinato, pienamente in linea con i trattati.

(9)Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe garantire la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione»), con riserva della conclusione di detta convenzione (9).

Articolo 2

La Commissione assicura la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2024

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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