LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 della Commissione (4) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119, la Romania ha notificato alla Commissione ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle contee di Tulcea, Costanza, Timis e Ialomița. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/119, sono state pertanto ulteriormente modificate, da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2024/2169 della Commissione (5).
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2169 la Romania ha notificato alla Commissione cinque ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini: uno nella contea di Tulcea, uno nella contea di Timis e tre nella contea di Costanza. Tutti questi nuovi focolai sono situati all’interno del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite, ma tutti i focolai di Costanza sono situati al di fuori delle zone di protezione già istituite e uno di essi è situato al di fuori delle zone di sorveglianza già istituite.
(7)Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Romania e nel resto dell’Unione, e le date della regionalizzazione dovrebbero essere adeguate. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione.
(8)Le dimensioni delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nell’attuale situazione epidemiologica vi è un rischio molto elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, tra gli stabilimenti recentemente colpiti ve ne è uno situato in un’area della contea di Costanza precedentemente non interessata dalla malattia, 80 km a sud rispetto al primo focolaio segnalato a Tulcea.
(9)A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia, è necessario garantire che non avvengano movimenti di animali dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di movimento di animali dalle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia a lunga distanza.
(10)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti colpiti in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2119 si applichino quanto prima.
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