LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)È necessario fissare la capacità adeguata di ciascuno Stato membro e il numero massimo di domande di protezione internazionale che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. A norma dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, il primo atto di esecuzione che fissa entrambi i numeri dovrebbe essere adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024, il secondo il 15 ottobre 2027 e i successivi il 15 ottobre ogni tre anni.
(2)I dati usati per calcolare la capacità adeguata e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno comprendono gli attraversamenti irregolari della frontiera comunicati dagli Stati membri all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («Frontex»), che includono anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e i respingimenti alle frontiere esterne, secondo i dati Eurostat, calcolati su un periodo di tre anni, che corrisponde al periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.
(3)A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento (UE) 2024/1348. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2089 (3) . L’Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero corrispondente alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro è fissato nell’allegato I.
Articolo 2
Il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno è fissato nell’allegato II.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 12 agosto 2024.
Essa si applica dal 12 giugno 2026 al 14 ottobre 2027.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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