Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione del 16 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema d'informazione Schengen è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (3), firmata il 19 giugno 1990. Tale sistema rappresentava uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione.

(2)Il sistema d'informazione Schengen è stato sostituito il 9 aprile 2013 dal sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) nel momento in cui il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI sono diventati applicabili. Al pari del sistema precedente, il SIS II costituisce un'importante misura compensativa a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne e fornisce un contributo fondamentale al mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3)L'architettura tecnica del SIS II è costituita da un sistema centrale (SIS II centrale), da applicazioni nazionali e da un'infrastruttura di comunicazione tra il SIS II centrale e le applicazioni nazionali.

(4)Continua ad essere necessario effettuare prove per accertare che il SIS II sia in grado di operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

(5)Le prescrizioni relative alle prove applicabili alle principali fasi di prova dello sviluppo tecnico del SIS II sono definite nel regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (4) e nella decisione 2008/173/GAI del Consiglio (5), nonché nel regolamento (CE) n. 1104/2008 (6) del Consiglio e nella decisione 2008/839/GAI del Consiglio (7). Questi strumenti definiscono le prescrizioni di base e l'organizzazione delle prove del sistema SIS II centrale, dei sistemi nazionali SIS II e dell'interazione tra tali sistemi, nonché delle prove relative all'infrastruttura di comunicazione. Poiché erano legati allo sviluppo tecnico del SIS II, i suddetti strumenti hanno cessato di avere un effetto giuridico dopo che il SIS II è diventato operativo, il 9 aprile 2013. Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI hanno cessato di applicarsi l'8 maggio 2013 e sono stati abrogati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio (9). L'abrogazione del regolamento (CE) n. 189/2008 e della decisione 2008/173/GAI è stata proposta nel 2014 (10).

(6)Il regolamento (CE) n. 189/2008, la decisione 2008/173/GAI, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI rendevano obbligatorio per gli Stati membri che avevano effettuato la migrazione dal SIS 1+ al SIS II effettuare le prove dell'infrastruttura di comunicazione, le prove di conformità dei sistemi nazionali, i test globali e la prova relativa allo scambio di informazioni supplementari. Il test globale sarebbe stato avviato solo qualora la prova del SIS II centrale, le prove di conformità dei sistemi nazionali e le prove relative all'infrastruttura di comunicazione avessero ottenuto un livello di riuscita ritenuto soddisfacente. La Commissione doveva dichiarare che il test globale era stato ultimato con esito positivo perché il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI potessero applicarsi.

(7)Alla luce dell'allargamento dell'Unione e in particolare dell'allargamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario definire le prove che permetteranno di dimostrare il grado di preparazione tecnica di uno Stato membro ai fini dell'integrazione nel SIS II. Al fine di rafforzare la certezza del diritto è necessario definire le prescrizioni relative alle prove. Queste prove dovrebbero dimostrare che uno Stato membro è in grado di scambiare informazioni supplementari, che il suo sistema nazionale è pienamente conforme al SIS II centrale, che è in grado di inserire, aggiornare, eliminare e cercare dati, che può caricare foto e impronte digitali che presentino il livello di qualità richiesto e che è in grado di elaborare dati sulle identità usurpate.

(8)Anche gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio sistema nazionale SIS II (N.SIS II) o all'applicazione SIRENE di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI devono effettuare prove, quali definite dall'autorità di gestione, intese a dimostrare la piena conformità con il sistema SIS II centrale o la capacità di scambiare informazioni supplementari. All'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato conferito il ruolo di organo di gestione in virtù del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in combinazione con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(9)Tenendo conto del principio in base al quale a tutti gli Stati membri dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti tecnici, è opportuno applicare agli Stati membri che intendono integrare il proprio sistema nel SIS II le stesse fasi di prova che gli Stati membri hanno dovuto effettuare per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

(10)È altresì opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita durante lo sviluppo del SIS II e aggiungere le prove non previste da alcuno strumento giuridico ma aggiunte dagli Stati membri operanti in seno agli organi preparatori del Consiglio, in particolare la prova riguardante lo scambio di formulari SIRENE.

(11)Le prove dovrebbero essere organizzate, definite ed eseguite dall'autorità di gestione, coadiuvata dagli Stati membri.

(12)Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI. pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.

(13)Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio (12).

(14)L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (13).

(15)Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(16)Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012.

(17)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15).

(18)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo siglato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (17).

(19)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (18), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (19).

(20)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

(1)Prima di integrare il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), gli Stati membri effettuano le prove e si sottopongono alla procedura di prova di cui all'allegato della presente decisione.

(2)Gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio N.SIS II o all'applicazione SIRENE richiedono all'organo di gestione di stabilire quali prove, tra quelle figuranti nell'allegato della presente decisione, sono tenuti ad eseguire e si sottopongono alla procedura di prova di cui al suddetto allegato. Gli Stati membri interessati apportano tali modifiche solo dopo aver completato con successo le prove.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 16 Marzo 2015

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_074_R_0006

 

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