Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione dell’8 luglio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei Reg. (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci. In particolare, gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinati prodotti composti destinati al consumo umano, come pure per determinati movimenti di animali in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza o in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello.

(2)L’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce che il certificato ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano deve corrispondere al modello di cui all’allegato III, capitolo 41, di tale regolamento di esecuzione. L’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (5) stabilisce che non è necessario un certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di determinate capsule di gelatina, se non sono ottenute da ossa di ruminanti. È pertanto necessario modificare di conseguenza l’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo del corrispondente modello di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione (6) ha modificato il titolo del modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano di cui all’allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Il nuovo titolo dovrebbe riflettersi anche nell’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È pertanto necessario modificare tale articolo di conseguenza.

(4)L’allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prescrive la presentazione di un certificato sanitario all’ingresso nell’Unione di partite di gelatina o collagene ottenuti da prodotti bovini, ovini o caprini diversi dalle pelli. Tale requisito si applica alla gelatina o al collagene presenti nei prodotti composti, come le capsule di gelatina, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti. L’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso di determinati prodotti composti (modello COMP) di cui all’allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 escludono dalla certificazione i prodotti composti contenenti gelatina o collagene. Questo è fonte di ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione e il modello di certificato da utilizzare per l’ingresso di partite di prodotti composti contenenti gelatina o collagene. È pertanto opportuno modificare l’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello COMP di cui all’allegato III, capitolo 50, di tale regolamento di esecuzione al fine di prescrivere l’uso di tale modello di certificato per l’ingresso di prodotti composti contenenti gelatina o collagene, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti.

(5)Il transito attraverso l’Unione presenta un rischio inferiore rispetto all’ingresso nell’Unione. L’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo dell’allegato III, capitolo 52, di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere modificati introducendo le stesse esclusioni, al fine di evitare che al transito di determinati prodotti composti si applichino norme più rigorose rispetto alle norme applicabili all’ingresso nell’Unione.

(6)Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (8) fanno riferimento ai modelli di certificati sanitari per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza, per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza, per gli animali domestici delle specie bovina e suina, i solipedi domestici e la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza e per la macellazione d’urgenza al di fuori del macello. Gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 fanno riferimento agli stessi certificati di tali «modelli di certificati sanitari». Tuttavia i modelli di certificati sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 non contengono certificazioni in materia di sanità animale. Per tale motivo, e a fini di coerenza della formulazione, è opportuno modificare di conseguenza gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato IV del medesimo regolamento.

(7) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 prevede che un certificato pertinente accompagni le carcasse non eviscerate di pollame al macello o al laboratorio di sezionamento o sia inviato in anticipo in qualsiasi formato. È necessario includere il termine «laboratorio di sezionamento» nel modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l’azienda di provenienza di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, al fine di allineare tale modello di certificato sanitario all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

(8)Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione (9) ha modificato l’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 consentendo la macellazione di ovini e caprini presso l’azienda di provenienza a determinate condizioni. È pertanto necessario tenere conto di tale modifica nell’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nel modello di certificato sanitario per la selvaggina d’allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l’azienda di provenienza di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(9)Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 ha modificato l’allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzando i centri di lavorazione della selvaggina a ricevere e manipolare ratiti d’allevamento e ungulati d’allevamento quando dispongono di strutture adeguate per manipolare in condizioni igieniche la selvaggina d’allevamento macellata nell’azienda agricola. È pertanto necessario tenere conto di tale possibilità nei modelli di certificati sanitari per la selvaggina d’allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l’azienda di provenienza di cui all’allegato IV, capitoli 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(10)La verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui all’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 rientra nell’ispezione ante mortem definita all’articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. La certificazione della verifica delle informazioni sulla catena alimentare dovrebbe pertanto figurare nei modelli di certificati sanitari di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in caso di macellazione e di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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