Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)Il 24 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1744 che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)La decisione (PESC) 2024/1744 modifica il divieto di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione in modo tale che esso si applichi anche a qualsiasi aeromobile che è utilizzato per un volo non di linea e in merito al quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio, ad esempio, per soddisfare la richiesta di persone fisiche russe di essere trasportate verso specifiche mete turistiche o la richiesta di persone giuridiche russe di trasportare i propri dipendenti verso riunioni di lavoro nell'Unione o i propri clienti verso mete turistiche. Tale modifica è intesa a evitare pratiche di elusione del divieto di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione e a perseguire ulteriormente l'obiettivo di esercitare indirettamente la massima pressione sul governo russo allo scopo di porre fine alle sue azioni e politiche che destabilizzano l'Ucraina e all'aggressione militare nei confronti della stessa. Il divieto non si applica a un aeromobile semplicemente pilotato da una persona russa, senza che questa sia in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio, come nel caso di piloti impiegati da vettori non russi. La decisione (PESC) 2024/1744 modifica inoltre lo stesso divieto per introdurre un'esenzione per taluni aeromobili se utilizzati per voli privati, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi o formativi.

(5)Al fine di costituire un insieme uniforme di norme in tutta l'Unione e di contrastare l'elusione del divieto di volo, la decisione (PESC) 2024/1744 introduce altresì l'obbligo per gli operatori di fornire, per i voli non di linea, su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di partenza, destinazione o sorvolo, le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto del divieto di volo, comprese informazioni sulla proprietà dell'aeromobile e, se vi sono ragionevoli motivi di sospettare l'esistenza di un'elusione del divieto di volo, sui passeggeri. Tali informazioni dovrebbero essere fornite entro un termine fissato dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(6)Tale obbligo rispetta pienamente i diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe limitarsi a quanto necessario ed essere proporzionato al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) n. 833/2014. Ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, la nozione di «volo non di linea» dovrebbe essere interpretata conformemente alla definizione di «servizio aereo di linea» di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, la decisione (PESC) 2024/1744 modifica il divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È opportuno vietare agli operatori dell'Unione di proprietà almeno per il 25 % di persone fisiche o giuridiche russe di diventare un'impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche se in transito. Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada di proprietà di cittadini con doppia cittadinanza o di cittadini russi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Le imprese di trasporto su strada dovrebbero comunicare il proprio assetto proprietario alle autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime.

(8)Poiché vi sono notevoli quantitativi di diamanti detenuti al di fuori della Russia che non procurano più entrate alla Russia, ma che potrebbero dover essere esportati per la trasformazione o importati dopo di essa, la decisione (PESC) 2024/1744 precisa che i diamanti grezzi importati dalla Russia anteriormente al 1o gennaio 2024 e i diamanti lucidati importati dalla Russia o lavorati anteriormente al 1o marzo 2024 o al 1o settembre 2024, a seconda del peso del diamante, non sono oggetto del divieto relativo ai diamanti. La decisione (PESC) 2024/1744 apporta anche modifiche al divieto relativo ai diamanti russi per consentire l'importazione o l'esportazione temporanee di gioielli per riparazioni, aste e fiere. Modifica altresì l’ambito di applicazione e la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli importatori di fornire prove basate sulla tracciabilità.

(9)Il mercato degli oggetti di gioielleria che contengono diamanti è globale e strettamente interconnesso. Le misure restrittive riguardanti tali oggetti di gioielleria sono più efficaci e hanno meno probabilità di essere eluse se sono imposte in coordinamento con i principali partner dell'Unione, quali il G7. Di conseguenza, la decisione (PESC) 2024/1744 stabilisce che il divieto di importazione indiretta dei diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia non si applica temporaneamente agli oggetti di gioielleria che contengono tali diamanti fino a quando il Consiglio non decida altrimenti, in considerazione delle misure adottate nell'ambito del G7per perseguire tale misura.

(10)La Russia ottiene entrate consistenti dalla vendita e dal trasporto di gas naturale liquefatto (GNL). La decisione (PESC) 2024/1744 vieta i servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell'Unione per operazioni di trasbordo, laddove tali servizi siano utilizzati per trasbordare GNL russo, tranne nel caso di trasbordi di questo tipo verso gli Stati membri. Tale divieto comprende i trasbordi da nave a nave e quelli da nave a terra e le operazioni di ricarica (reloading). Sono vietati anche i servizi ausiliari connessi a tali trasbordi. Il divieto non ha effetti sulle importazioni nell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri. La Commissione dovrebbe monitorare l'evoluzione della situazione concernente il GNL per quanto riguarda il divieto e riferire al Consiglio in merito, nonché proporre misure di attenuazione in caso di importanti sviluppi in tale ambito.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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