Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1570 della Commissione del 4 giugno 2024 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784 prevede che la trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avvenga attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato deve basarsi su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784. L'allegato di detto regolamento di esecuzione stabilisce che il sistema informatico decentrato è un sistema basato su e-CODEX.

(3)Il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il quadro giuridico per il sistema e-CODEX. Prevede, tra l'altro, che il sistema e-CODEX sia trasferito dall'entità che lo gestisce all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che sarà responsabile della gestione del sistema e-CODEX.

(4)È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 per chiarire che i punti di accesso e-CODEX autorizzati del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 dovrebbero essere gestiti conformemente al quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2022/850.

(5)Occorre inoltre garantire che l'attuale cooperazione in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'ambito di accordi internazionali tra l'Unione e gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784 possa proseguire nell'ambito del quadro giuridico del sistema e-CODEX istituito dal regolamento (UE) 2022/850. A tal fine è opportuno specificare le condizioni alle quali detti Stati membri possono partecipare al sistema informatico decentrato.

(6)Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 non incidono sulla data alla quale gli articoli 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2020/1784 diventeranno applicabili a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(8)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'8 marzo 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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