IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati (2) con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I negoziati con l’Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 14 febbraio 2023.
(2)A norma della decisione (UE) 2023/2191 del Consiglio (4), l’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 («accordo»), è stato firmato il 20 dicembre 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(3)A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario») ogni volta che esso è aggiornato.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo») (7).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo (8).
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
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