Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione del 8 maggio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 30 septies, paragrafo 1 e paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) per incorporarvi le norme che si applicano alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Per garantire un approccio armonizzato in tutti gli impianti che svolgono attività di combustione, alla verifica degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dovrebbero applicarsi le stesse prescrizioni che valgono per gli altri impianti di combustione. Negli Stati membri in cui gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani non sono tenuti a disporre di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe concentrarsi sulla valutazione del rispetto del piano di monitoraggio.

(2)La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato la gamma di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la produzione di petrolio, ferro, alluminio e allumina e idrogeno, nonché il trasporto di biossido di carbonio con mezzi diversi dalle condutture. Ai fini dell'allineamento tra l'allegato I della direttiva 2003/87/CE e l'ambito delle attività per le quali il verificatore dovrebbe essere accreditato onde poter effettuare la verifica nei settori in questione, bisogna aggiornare l'ambito di accreditamento di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(3)Dopo l'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE, che subordina l'assegnazione gratuita all'attuazione di misure che migliorano l'efficienza energetica, sono state incluse nuove disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) per stabilire quando si considerano attuate le raccomandazioni delle relazioni di audit energetico o dei sistemi di gestione dell'energia certificati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Un presupposto fondamentale per dimostrare l'attuazione di tali raccomandazioni è la conferma da parte del verificatore, in sede di verifica della comunicazione dei dati di riferimento o, se del caso, della comunicazione annuale concernente il livello di attività, del fatto che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. È pertanto essenziale definire una serie di norme armonizzate sui controlli che il verificatore deve effettuare per confermare l'attuazione integrale delle raccomandazioni sull'efficienza energetica.

(4)In conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, laddove le raccomandazioni sull'efficienza energetica non siano state attuate integralmente il verificatore controlla se si applica un'eccezione alla condizionalità di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento delegato. Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento in casi equiparabili, è necessario stabilire norme armonizzate circa la valutazione dell'applicazione di tali eccezioni effettuata dal verificatore.

(5)Affinché il verificatore possa svolgere i controlli necessari riguardo all'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica o all'applicazione delle eccezioni alla condizionalità, il gestore dovrebbe fornirgli elementi e informazioni utili inerenti a questi due aspetti nelle fasi pertinenti della verifica.

(6)Per dare all'autorità competente le informazioni necessarie a decidere se sussistono le condizioni per l'assegnazione gratuita in conformità all'articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331 e se occorre ridurre le quote di emissione assegnate, bisogna introdurre norme specifiche riguardanti la comunicazione dell'esito dei controlli di conferma a opera del verificatore e di eventuali osservazioni formulate nel corso di tali controlli.

(7)L'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE consente ai gestori di annullare la riduzione dell'assegnazione gratuita una volta attuate integralmente le raccomandazioni sull'efficienza energetica. Condizione preliminare è che il verificatore confermi, nell'ambito della verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività, che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. Affinché si instauri un ciclo annuale, è importante dare seguito alle osservazioni formulate dal verificatore nel corso delle verifiche precedenti riguardo all'attuazione delle raccomandazioni, aspetto che questi dovrebbe poi controllare nelle verifiche successive.

(8)Gli articoli 4 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 prescrivono che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente. Le disposizioni relative alla convalida della metodologia di monitoraggio da parte del verificatore in assenza dell'approvazione dell'autorità competente sono diventate obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse.

(9)Dall'esperienza acquisita applicando del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è emersa la necessità di chiarire l'obbligo per il verificatore di controllare la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) laddove siano in uso combustibili da biomassa. A fini di chiarezza è opportuno introdurre una disposizione che imponga ai verificatori di controllare la conformità a tali criteri.

(10)L'esperienza ha messo in luce la necessità di chiarire quando e per quale motivo si procede a visite in sito, nonché quando è stata effettuata l'ultima visita fisica in loco. Queste informazioni permettono alle autorità competenti e agli organismi nazionali di accreditamento di monitorare il rispetto delle prescrizioni in materia di visite virtuali. Per motivi di chiarezza e trasparenza, dette informazioni dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di verifica.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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