LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/2371 istituisce meccanismi e strutture per il coordinamento della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui le relazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
(2)Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e alle agenzie e agli organismi competenti dell’Unione una relazione aggiornata sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta e sull’attuazione a livello nazionale e, se del caso, ai livelli interregionale e transfrontaliero entro il 27 dicembre 2023 e successivamente ogni tre anni. Le informazioni contenute in tale relazione sono raccolte attraverso le risposte fornite utilizzando il modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808 della Commission (2) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ne tiene conto nel valutare lo stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Tali valutazioni si basano su una serie di indicatori concordati e sono eseguite in cooperazione con le agenzie e gli organismi competenti dell’Unione, e mirano a valutare la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371.
(3)La procedura di valutazione dell’ECDC dovrebbe essere organizzata in fasi, che dovrebbero comprendere un esame documentale e una visita nel paese, seguite da una relazione di valutazione dell’ECDC. Nella misura in cui le valutazioni riguardano settori di competenza della Commissione o di altre agenzie o organismi dell’Unione, l’ECDC dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e tali agenzie o organismi dell’Unione. L’ECDC può chiedere il sostegno dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa e di esperti di altri Stati membri previo accordo con lo Stato membro valutato.
(4)È opportuno che le norme e i criteri da utilizzare per le valutazioni dell’ECDC siano basati sulle capacità indicate nel modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808. Tali capacità sono necessarie per garantire un’adeguata pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
(5)Nell’effettuare le valutazioni, l’ECDC dovrebbe utilizzare i criteri con i livelli degli indicatori associati e le risposte alle domande aperte contenute nel modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808.
(6)Ai fini delle valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione, è opportuno che l’ECDC applichi un approccio qualitativo,
(7)A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2371, l’ECDC presenta agli Stati membri e alla Commissione raccomandazioni, basate sulle sue valutazioni delle norme e dei criteri, rivolte agli Stati membri tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali. Tali raccomandazioni possono comprendere azioni di follow-up proposte allo Stato membro. Gli Stati membri danno seguito a tali raccomandazioni nell’ambito di un piano d’azione a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure, le norme e i criteri per le valutazioni, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione.
Articolo 2
Procedure
Le procedure per le valutazioni da parte dell’ECDC dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione figurano nell’allegato I.
Articolo 3
Norme e criteri
L’ECDC valuta lo stato di attuazione dei piani di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione rispetto alle norme e sulla base dei criteri di cui all’allegato II.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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