LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione (2).
(2)Il 18 gennaio 2024 («data della richiesta») Crystal Ceramic Industries Private Limited, codice addizionale TARIC C920 (3), società soggetta all'aliquota del dazio antidumping del 7,3 % prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Crystal Ceramic Industries Limited.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, in particolare l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a decorrere dall'11 gennaio 2022, giorno in cui il ministero per le imprese ha rilasciato l'atto di registrazione della trasformazione societaria.
(7)Sebbene la modifica del nome sia avvenuta l'11 gennaio 2022, la società ha chiesto alla Commissione che la modifica del nome fosse attuata nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 solo a decorrere dal 15 febbraio 2024. La modifica del nome dovrebbe pertanto prendere effetto a decorrere dal 15 febbraio 2024. Le importazioni effettuate con il nome «Crystal Ceramic Industries Private Limited» fino al 14 febbraio 2024 dovrebbero essere soggette al dazio per «tutte le altre società» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/265.
(8)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C920.
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