IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione.
(2)Le misure restrittive dell'Unione, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tali obiettivi comprendono la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
(3)Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio quello di segnalazione, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.
(4)L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni relative alle definizioni delle condotte criminose che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali condotte costituiscano reato se dolose e in spregio di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura. Alcune condotte dovrebbero costituire reato anche se commesse per grave negligenza. Per quanto riguarda i reati definiti dalla presente direttiva, il concetto di «grave negligenza» dovrebbe essere interpretato in conformità al diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che le violazioni delle misure restrittive dell'Unione riguardanti fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10 000 EUR non costituiscono reato. L'esclusione di talune violazioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non incide sugli obblighi previsti negli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione per garantire che le violazioni siano punibili con sanzioni penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
(5)Gli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione possono prevedere eccezioni ai divieti ivi stabiliti sotto forma di esenzioni o deroghe. Una condotta oggetto di un'esenzione prevista da un atto che stabilisce misure restrittive dell'Unione o che è autorizzata dalle autorità competenti degli Stati membri mediante una deroga conforme agli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione non dovrebbe essere considerata una violazione di una misura restrittiva dell'Unione.
(6)In particolare, l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni per le violazioni delle misure consistenti nel congelamento di fondi o di risorse economiche, come stabilito nei pertinenti regolamenti del Consiglio. Tali misure comprendono il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi oggetto di misure consistenti nel congelamento dei beni o di risorse economiche, nonché l'obbligo di congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tali persone, entità o organismi o da essi posseduti, detenuti o controllati.
(7)Le misure restrittive dell'Unione comprendono restrizioni all'ammissione (divieti di viaggio) che dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva. Tali misure, di norma stabilite in una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'articolo 29 TUE e attuate mediante il diritto nazionale, impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito delle persone designate in tutte le zone del territorio di uno Stato membro.
(8)Gli Stati membri sono incoraggiati a prestare particolare attenzione ai meccanismi di concessione della cittadinanza e della residenza, per evitare che le persone soggette alle misure restrittive dell'Unione utilizzino tali meccanismi per violare dette misure.
(9)La conclusione o il proseguimento di qualsiasi genere di operazione, comprese le operazioni finanziarie, nonché l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/81/CE (4), 2014/23/UE (5), 2014/24/UE (6) o 2014/25/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità e organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, dovrebbero costituire reato, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione.
(10)Le misure restrittive dell'Unione comprendono il divieto di commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni o servizi. La violazione di tali divieti dovrebbe costituire reato, anche quando i beni sono importati o esportati da o verso un paese terzo al fine di trasferirli presso una destinazione in cui il divieto di importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare tali merci costituisce una misura restrittiva dell'Unione. Anche la prestazione, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione, di assicurazione e di qualsiasi altro servizio connesso a tali beni o servizi dovrebbe costituire reato. A tal fine, la nozione di «beni» comprende i prodotti, quali la tecnologia e le attrezzature militari, i beni, i software e le tecnologie, che sono inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (8) o che sono elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
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