IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino il loro scopo e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)I regolamenti (CE) n. 80/2009 (3), (UE) n. 996/2010 (4) e (UE) n. 165/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono una serie di obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada che dovrebbero essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030».
(3)A norma del regolamento (CE) n. 80/2009, ogni venditore di sistemi telematici di prenotazione (computerised reservation systems — CRS) è tenuto a presentare ogni quattro anni e, inoltre, su richiesta della Commissione, una relazione certificata in maniera indipendente che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il modello di gestione.
(4)L’obbligo di audit e comunicazione stabilito dal regolamento (CE) n. 80/2009 è inteso a consentire alla Commissione di monitorare l’applicazione di norme specifiche per i vettori associati previste da tale regolamento. Tali norme intendono, in particolare, impedire ai vettori associati di discriminare i CRS concorrenti e impedire ai CRS di proprietà di vettori associati di discriminare altri vettori. Secondo la valutazione del regolamento (CE) n. 80/2009 effettuata dalla Commissione nel 2020, tali norme relative ai vettori associati potrebbero essere ridondanti poiché le compagnie aeree non sono più proprietarie di CRS e non vi sono dati a sostegno dell’ipotesi che le compagnie aeree potrebbero cercare di acquisire la proprietà di CRS se tali norme non esistessero. Pertanto, la presentazione di relazioni certificate ogni quattro anni non è più giustificata. La Commissione dovrebbe tuttavia mantenere il potere di richiedere la presentazione di relazioni certificate ove necessario, al fine di poter applicare efficacemente le norme relative ai vettori associati.
(5)Il regolamento (UE) n. 996/2010 prevede la pubblicazione annuale di un rapporto sulla sicurezza a livello nazionale avente il fine di informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell’aviazione. Tale obbligo intendeva garantire la trasparenza sullo stato generale della sicurezza aerea negli Stati membri e, in particolare, tenendo conto del contesto del regolamento, sul contributo fornito dalle attività di investigazione degli incidenti a tale riguardo. È tuttavia diventato ridondante alla luce del rapporto annuale sulla sicurezza pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che ha ad oggettol’intero sistema dell’aviazione dell’Unione, comprese le inchieste sugli incidenti.
(6)A norma del regolamento (UE) n. 165/2014, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere ogni anno alla Commissione, se possibile elettronicamente, le liste degli installatori e delle officine autorizzati a effettuare installazioni, controlli, ispezioni e riparazioni dei tachigrafi, e delle carte loro rilasciate. A norma del presente regolamento, la Commissione è tenuta a pubblicare tali liste sul suo sito Internet.
(7)Il fatto che le carte dell’officina siano valide per un anno, unitamente al fatto che la comunicazione degli Stati membri alla Commissione fornisce solo un’istantanea delle officine autorizzate e delle carte valide loro rilasciate, determina una situazione per cui nel corso dell’anno successivo una percentuale sempre maggiore delle carte dell’officina pubblicate sul sito Internet della Commissione non è più valida. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a pubblicare tali informazioni su un sito Internet accessibile al pubblico e ad aggiornarle costantemente. La Commissione dovrebbe pubblicare l’elenco di tutti i siti Internet degli Stati membri in cui tali informazioni sono reperibili. Alcuni Stati membri dispongono già di tali siti Internet. Tale obbligo comporterebbe pertanto una riduzione degli oneri amministrativi sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché una riduzione dei costi di applicazione per le parti interessate, garantendo una distribuzione più aggiornata ed efficace delle informazioni.
(8)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire semplificare gli obblighi di comunicazione di cui ai regolamenti, rispettivamente, (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 80/2009
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 80/2009 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
La Commissione può chiedere a qualsiasi venditore di sistema di presentare una relazione certificata in maniera indipendente, che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il modello di gestione. I costi relativi alla relazione certificata sono a carico del venditore di sistema.».
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010
All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010, il paragrafo 5 è soppresso.
Articolo 3
Modifica del regolamento (UE) n. 165/2014
All’articolo 24 del regolamento (UE) n. 165/2014, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano le liste degli installatori e delle officine autorizzati e delle carte loro rilasciate su un sito Internet accessibile al pubblico, e provvedono affinché tali liste siano mantenute aggiornate.
La Commissione pubblica l’elenco di tali siti Internet nazionali sul proprio sito Internet.».
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. MICHEL
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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