LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 66/402/CEE stabilisce i requisiti per la commercializzazione delle sementi di cereali nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto G, lettera c), le sementi certificate di orzo e frumento di seconda riproduzione devono essere conformi alle condizioni degli allegati I e II di detta direttiva. Per garantire l'identità varietale, la coltura deve soddisfare alle condizioni di cui all'allegato I. Tali condizioni devono essere verificate mediante l'ispezione dei campi di produzione delle sementi. Le condizioni di cui all'allegato II riguardano, tra l'altro, la facoltà germinativa minima e il contenuto massimo di semi di altre specie di piante.
(2)La piovosità insolitamente abbondante che ha caratterizzato l'autunno e l'inizio dell'inverno del 2023 nei Paesi Bassi ha determinato suoli umidi, con una conseguente riduzione della superficie di semina per l'orzo e il frumento invernali. È pertanto necessario seminare orzo e frumento durante la primavera. Ciò richiede l'utilizzo di sementi di orzo primaverile e di frumento primaverile, che non sono disponibili nei Paesi Bassi nei quantitativi richiesti.
(3)Dalle informazioni fornite dai Paesi Bassi risulta che, per risolvere le difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 5 525 tonnellate per le sementi di orzo primaverile e di 1 252 tonnellate per le sementi di frumento primaverile, per un periodo che termina il 30 giugno 2024.
(4)Altri Stati membri, anch'essi in parte colpiti dai medesimi problemi, sono in grado di coprire solo in misura limitata il fabbisogno di sementi dei Paesi Bassi.
(5)Alla luce di tali circostanze, nei Paesi Bassi si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi di orzo primaverile e di frumento primaverile. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione che non soddisfano i requisiti relativi all'ispezione in campo, alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie di piante.
(6)È pertanto opportuno che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di orzo primaverile e di frumento primaverile prodotte nei Paesi Bassi a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione che non soddisfano i requisiti relativi all'ispezione in campo, alla facoltà germinativa minima e al contenuto massimo di semi di altre specie.
(7)Al fine di garantire un monitoraggio efficace di detta deroga, è opportuno che i Paesi Bassi notifichino immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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