La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di elaborazione, selezione, attuazione, finanziamento e controllo dei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008.
(2)In previsione della riforma della politica dell'Unione in materia di promozione dei prodotti agricoli, destinata ad essere applicata a partire dal 1o dicembre 2015, è opportuno rivedere il calendario per la presentazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 501/2008. Il calendario riveduto consentirà inoltre alle organizzazioni professionali e interprofessionali interessate di conoscere la nuova frequenza delle presentazioni che si applicherebbe a partire dal 2016 in seguito alla riforma della politica.
(3)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato:
a)all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell'Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le “organizzazioni proponenti”) presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 28 febbraio.»;
b)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Selezione dei programmi da parte della Commissione
1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno selezionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia di ciascun programma. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 aprile.
Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.
2.Entro il 15 luglio la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale:
a)con la normativa dell'Unione europea; o
b)con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o
c)con i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi.
3.Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i loro programmi modificati alla Commissione entro 55 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Dopo aver verificato i programmi modificati, la Commissione decide entro il 30 novembre quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.
4.L'organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle proposte di programmi di cui al regolamento (CE) n. 3/2008 che saranno presentate a partire dal 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_218_R_0001