IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 118, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Nel corso degli anni, l’Unione ha istituito regimi di qualità relativi a prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili che contemplano le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.
(2)Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019, ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell’ambiente che sia accessibile a tutti («Dal produttore al consumatore») tra le politiche volte a trasformare l’economia dell’Unione per un futuro sostenibile.
(3)Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.
(4)La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invitava inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare. L’attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.
(5)Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE» la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.
(6)La qualità e la varietà della produzione agricola, alimentare e di vini e bevande spiritose dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni e la varietà delle identità culturali nell’ambito del patrimonio dell’Unione, pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell’Unione un simbolo di qualità.
(7)I cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono sempre più spesso prodotti di qualità, tradizionali e accessibili, che presentano qualità e caratteristiche specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione. Essi si preoccupano inoltre per il mantenimento della varietà e della sicurezza dell’approvvigionamento della produzione agricola e alimentare nell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi prodotti alimentari, con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l’origine geografica. I cittadini e i consumatori sono sempre più consapevoli delle condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti.
(8)I prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale. Tali prodotti, la più forte rappresentazione del marchio «made in the EU», riconoscibile in tutto il mondo, generano crescita e tutelano il patrimonio dell’Unione. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, sono una risorsa dell’Unione che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.
(9)I cittadini e i consumatori si aspettano che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall’Unione o da un paese terzo.
(10)La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione.
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